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Acclarato che la notifica a mezzo PEC di ordinanza può essere effettuata dall'ufficio che ha adottato l'atto, chiedo se resta obbligo di relata o se questo può dirsi assolto con l'acquisizione dell'attestazione teòematica di consegna al destinatario della PEC. Grazie
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Ciao Giacomo, la relata non è necessaria. E' opportuno però inviare la PEC, inserendo nel testo della email la seguente dicitura “La trasmissione del presente atto tramite Posta Elettronica Certificata, equivale a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 82/2005, comma 2, a notificazione a mezzo posta”.
ATTENZIONE: Solo la ricevuta completa di avvenuta consegna della Pec prova che la notifica è andata a buon fine. Se occorre produrre in giudizio l’atto notificato, servono: • la stampa dell'atto notificato; • il certificato di firma digitale del notificante; • il certificato di firma del gestore di Pec; • le informazioni richieste per il corpo del messaggio dall'articolo 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (contenute nel Dm 44/2011); • le ricevute della Pec; • gli ulteriori dati di certificazione. Tutte queste informazioni sono disponibili solo sulla ricevuta completa di avvenuta consegna e non nella ricevuta di consegna breve o nella ricevuta di consegna sintetica
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