attestazione di conformità. Chiarimenti

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  1. cursorTV
     
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    CITAZIONE (ochj7 @ 5/1/2023, 14:54) 
    L'attestazione di conformità in entrata la deve apporre chi scarica/stampa materialmente l'atto arrivato per PEC, indifferentemente dal fatto che sia il messo o qualunque altro dipendente comunale a farlo e non serve nessuna autorizzazione.

    Non sono daccordo, è vero che al messo comunale non serve nessuna autorizzazione poiché agisce ex art. 137 c.p.c., comma 3, ma altri dipendenti comunali devono essere autorizzati ex art. 23-ter, comma 3 del D.Lgs. 82/2005.

    CITAZIONE (ochj7 @ 5/1/2023, 14:54) 
    L'attestazione di conformità in uscita, la deve apporre il messo nel momento in cui restitusce l'atto notificato a mezzo PEC - previa delega del proprio responsabile al rilascio dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 23-ter del decreto legislativo n° 82/2005.

    Anche qui non sono daccordo, l'apposizione dell'attestazione di conformità al documento in uscita non è un'esclusiva del messo comunale, ma la può apporre anche qualsiasi altro dipendente comunale autorizzato ex art. 23-ter, comma 3 del D.Lgs. 82/2005.


    CITAZIONE (ochj7 @ 5/1/2023, 14:54) 
    La firma digitale è sempre necessario apporla su tutti i documenti da inviare ad altri Uffici/Enti a mezzo PEC/EMAIL.

    Anche qui non sono daccordo, è sicuramente necessaria per il documento a cui si è apposta l'attestazione di conformità, ma per altri allegati inviati con la stessa PEC, può essere non indispensabile, es. la nota di trasmissione inviata come scansione del documento sottoscritto con firma autografa o con firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
     
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6 replies since 3/1/2023, 14:12   168 views
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