pubblicazione albo pretorio online decreto anagrafico di cancellazione per irreperibilita'

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    Salvea tutti e auguri di buona Pasqua.Volevo delucidazioni in merito alla procedura esatta di pubblicazione di un decreto di cancellazione per irreperibilità anagrafica; precisamente, si vuole conoscere se il decreto di cancellazione da parte dell'Ufficiale d'anagrafe (omettendo i dati sensibili) va comunque pubblicato o rientra nei casi dell'art. 143 c.p.c. ossia il solo deposito nella casa comunale?
     
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    L'art 143 cpc non bisogna più pubblicare l'atto all'albo pretorio online si deposita in busta chiusa all'ufficio segreteria.
    Saimon6911
     
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    grazie,quindi, se ho ben capito, il provvedimento anagrafico trasmesso dall'Ufficio anagrafe deve'essere chiuso e sigillato a me spetterebbe solo il deposito"fisico " della busta" e il tutto si perfezionerebbe dopo il 20° giorno dal deposito.Giusto?
     
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    CITAZIONE (giov1962 @ 4/4/2023, 09:11) 
    grazie,quindi, se ho ben capito, il provvedimento anagrafico trasmesso dall'Ufficio anagrafe deve'essere chiuso e sigillato a me spetterebbe solo il deposito"fisico " della busta" e il tutto si perfezionerebbe dopo il 20° giorno dal deposito.Giusto?

    A te l'atto ti deve giungere in duplice copia, non chiuso.
    Dovrai tentare la notifica all'indirizzo di residenza anagrafica provando a raccogliere informazioni utili a localizzare la dimora effettiva del destinatario.
    Solo se il destinatario non abita più all'indirizzo ufficiale e non si riesce a sapere l'indirizzo dell'attuale abitazione puoi applicare l'art. 143 C.P.C. riportando in relata le ricerche che hai effettuato, e chiudendolo in busta sigillata.
     
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    >Scusa, ma non e' una richiesta di notifica, poiche' le informazioni sono gia' state acquisite tramite il comando p.l. la notifica, riguarda il provvedimento anagrafico di cancellazione per irreperibilita', che secondo me , va depositata nella casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
     
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    E' comunque una notifica e non è detto che la situazione da te accertata sia la stessa rilevata dalla Polizia Locale.
    A volte mi è capitato, a seguito di informazioni acquisite, di conoscere l'indirizzo dove reperire il cittadino che l'ufficiale di anagrafe sta cancellando, e notificare il provvedimento a mani proprie.
    Non puoi applicare l'art. 143 C.P.C. su ricerche che sono state fatte da altri, sei tu che esegui la notifica e sei tu che te ne assumi le responsabilità.
     
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    Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto 4marzo66 - confermo che per il messo è una semplice richiesta di notifica e va tratta come tale con tutti gli adempimenti del caso, ed è capitato più volte anche a me di notificare a mani proprie una richiesta di notifica per cancellazione anagrafica.
     
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    E' possibile che l'ufficiale d'anagrafe sia (ancora) convinto che l'affissione all'albo del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità sia prevista dall'ordinamento e che contribuisca - idea peraltro non peregrina - a far giungere all'interessato la notizia della sua sopravvenuta non-posizione anagrafica.

    A mio avviso, nel momento in cui l'ufficiale d'anagrafe si rivolge al messo per notificare un atto, questi deve procedere attenendosi al codice di procedura civile, restando del tutto esclusi qualsivoglia giurisdizione o influenza di enti/uffici "altri" nel procedimento notificatorio. Il fatto che si tratti di un provvedimento di cancellazione per irreperibilità non credo esima il messo dal ricercare l'interessato sul territorio, nell'esercizio delle sue (del messo) specifiche prerogative. Infatti, anche senza considerare che presupposti e procedure dell'irreperibilità anagrafica non sono esattamente gli stessi dell'irreperibilità per le notifiche (quante volte il messo applica l'art. 143 nei confronti di cittadini ritiene irreperibili assoluti ma che per l'anagrafe non sono tali, o non lo sono ancora, almeno fino alla definizione dei relativi procedimenti pendenti?), il messo non può escludere a priori la possibilità di incontrare il destinatario (o altre persone legittimate a prendere in consegna l'atto) presso quella che l'anagrafe considera la sua ex "dimora abituale", oppure "ovunque lo trovi" nel territorio di competenza.

    Se poi, come probabile, anche ai fini della notifica si constaterà l'irreperibilità assoluta del destinatario, il messo agirà di conseguenza, ma astenendosi dal compiere azioni diverse o non previste dall'art. 143, quali pubblicazione di avvisi, buste o altro. Nel caso che l'anagrafe insista per pubblicare all'albo, ne farà richiesta producendo l'atto da pubblicare e specificando il periodo di pubblicazione; dopodiché, se caso, si procederà, ma al di fuori della notifica e sotto la sua (dell'anagrafe) responsabilità.
     
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7 replies since 3/4/2023, 14:41   575 views
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