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Buongiorno a tutti, se la pratica di cancellazione per irreperibilità di una persona è stata avviata dalll’ufficio anagrafe 6 mesi fa, si può fare l’art. 143 per i documenti che arrivano a quella persona?
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CITAZIONE (Cutt @ 13/6/2023, 15:02) Buongiorno a tutti, se la pratica di cancellazione per irreperibilità di una persona è stata avviata dalll’ufficio anagrafe 6 mesi fa, si può fare l’art. 143 per i documenti che arrivano a quella persona? Una volta che ti rechi all'indirizzo di residenza anagrafica e accerti che il destinatario della notifica è irreperibile perché trasferito per destinazione sconosciuta, puoi procedere applicando l'art. 143 C.P.C. non importa se il procedimento di cancellazione per irreperibilità non è concluso. Mi raccomando, specifica in relata tutte le informazioni che hai acquisito per dimostrare l'assoluta irreperibilità della persona che stavi cercando.
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SENTENZA CASSAZIONE 40467/2021. Il ricorso alle formalita' di notificazione previste dall'art 143 cpc per le persone irreperibili non puo' essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.
Ciao
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È comunque necessario che io trovi persone che mi dicano che il signore non abita più lì oppure visti i ripetuti accertamenti senza trovarlo nel palazzo, le raccomandate tornate indietro con scritto “sconosciuto” e l’avvio della procedura di cancellazione per irreperibilità da parte dell’anagrafe posso fare in tranquillità un 143?
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Butta tutto in relazione. Il controllo in loco dove oltre a constatare l'assenza hai assunto informazioni sul definitivo abbandono per trasferimento "ignorasi dove". Coerentemente con quanto risultante, inoltre, dal tentativo di notifica mediante servizio postale effettuato dall'Ente richiedente non andato a buon fine, e con il procedimento di accertamento per presunta irreperibilità pendente presso l'ufficio anagrafe. E sei in una botte di ferro.
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Mi permetto di evidenziare che nel caso delle irreperibilità assolute, nel caso di accertamento in loco in cui ci siano altre famiglie già residenti è quanto meno "stupido" continuare ad andare in loco anziché fare un 143 a tavolino. Cordiali saluti
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Sono d accordo. Ma in relazione io consiglio di non omettere il controllo in loco, anche se lo si è fatto in occasione di precedenti notifiche. Perché in caso di contenzioso, è quanto scritto in relazione di notifica che viene valutato dal giudicante. Non c è possibilità di integrazioni successive. Il giudicante legge la relazione ed esprime se, secondo lui, le ricerche indicate nella relazione sono o non sono adeguate a stabilire il carattere assoluto dell irreperibilita. Una volta assunte le informazioni, le stesse sono riutilizzabili per notifiche future senza recarsi nuovamente in loco.
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Generalmente nelle relate accanto alla indicazione dell'art. 143 c'è anche la formula di rito che recita come ben sapete. Basta fleggare l'articolo di riferimento e indicare eventualmente nelle note che in quell'appartamento vi è altra famiglia residente. Recarsi in loco per gli irreperibili assoluti già accertati diverse volte credo che possa rivelarsi dannoso per il Messo al punto da poter configurare "danno erariale". saluti
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CITAZIONE (lgabelli@alice.it @ 27/6/2023, 18:44) Generalmente nelle relate accanto alla indicazione dell'art. 143 c'è anche la formula di rito che recita come ben sapete. Basta fleggare l'articolo di riferimento e indicare eventualmente nelle note che in quell'appartamento vi è altra famiglia residente. Recarsi in loco per gli irreperibili assoluti già accertati diverse volte credo che possa rivelarsi dannoso per il Messo al punto da poter configurare "danno erariale". saluti Direi proprio di no. Non è imputabile, al messo il fatto di essersi recato in loco nuovamente, dato che ha l'obbligo di effettuare ricerche finalizzate, non solo di accertare l'assenza del destinatario, ma anche cercando di individuare l'EFFETTIVO indirizzo dove possa essere reperibile. Il ritorno in loco, dove possa incontrare "nuove" persone, fonte di "nuove" informazioni allo scopo di individuare un indirizzo effettivo, non è imputabile. Ma proprio no.
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Concordo. Meglio rischiare un presunto danno erariale che un falso in atto pubblico.
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Devono dimostrare il falso! Ripeto se esiste ed è residente altra famiglia non puoi continuare ad andare a fare le verifiche! L'accertamento da parte del messo è anche quello di evitare inutili indagini che invece spettano ai vigili e all'anagrafe.
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