firma al consegnatario art. 139 c.p.c.

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    Salve a tutti, scusate se torno sull'argomento della firma al consegnatario in mancanza del destinatario dell'atto ai sensi dell'art.139 c.p.c.in caso di mancanza del destinatario preparo le relate precisando a chi consegno (quasi sempre familiare rinvenuto presso l'abitazione del destinatario) sottoscrivo entrambe le copie senza firma del consegnatario ,poi la copia da consegnare provvedo a chiuderla e faccio firmare , a parte, un modellino di consegna che poi allego ad entrambe le copie. In sintesi il consegnatario non sottoscrive nulla sulla relata di notificazione. Si richiede un parere nel procedimento notificatorio , tenuto conto dei tanti modus operandi riscontrati nel forum.Grazie.
     
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    Se l'atto viene consegnato a persona legittimata diversa dal destinatario, il messo chiude l'atto in busta che provvede a sigillare per esigenze di riservatezza. Ma (domanda un po' provocatoria) quale norma prevede che in tal caso il consegnatario rilasci ricevuta?
     
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    grazie x il riscontro, ma la domanda resta sempre quella: se non fai firmare una ricevuta a parte ,(non e' prevista, ma è una prova di consegna ) prima di chiudere l'atto in busta chiusa e sigillata fai firmare sulla relata il consegnatario? o neanche quella firma solo tu come messo? Grazie
     
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    Sono dell'idea che, se vuole dormire sonni tranquilli, il messo deve attenersi, per quanto oggettivamente possibile, a quello che prevedono le norme, né più né (soprattutto) meno. Qui mi pare che siamo nel caso "qualcosa di più".

    Posso sbagliare, ma trattandosi dell'art. 139 e considerando che della firma per ricevuta e della modalità in cui viene raccolta si "dovrebbe" dare atto nella relata, sicuramente non farei firmare per ricevuta direttamente sull'atto prima di chiuderlo nella busta: primo perché tale ricevuta non mi risulta sia prevista; secondo perché una firma direttamente sull'atto da parte di persona diversa dal destinatario dimostrerebbe che la consegna è avvenuta con modalità che NON garantivano la riservatezza (è per tale motivo che, quando si consegna a persona legittimata ma diversa dal destinatario, si mette l'atto in busta chiusa e sigillata).

    Può avere senso fare firmare al consegnatario una ricevuta a parte, ma solo al fine di fargli in tal modo dichiarare, e dunque per poter se caso documentare, che la consegna è avvenuta in busta chiusa e sigillata tale da garantire appunto la riservatezza. Ma considerato che tale modalità "dovrebbe" essere descritta nella relata e che quest'ultima fa fede fino a querela di falso, tale ricevuta sembrerebbe superflua. Dipende fino a che punto il messo intende tutelarsi in caso, appunto, venga chiamato (dal giudice) a rispondere di quello che ha scritto in relata circa la tutela della riservatezza. Comunque, come dicevo sopra, se il messo fa firmare una ricevuta a parte, il fatto dovrebbe risultare dalla relata. In tal caso, questa (cioè la relata) citerebbe un fatto/adempimento (firma per ricevuta) che, non essendo contemplato dalla norma, non è richiesto per la validità della notifica. E tra l'altro finirebbe per porre un'altra questione: chi e a che titolo conserverà questa ricevuta...?
     
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    Grazie Facile per il riscontro. Riassumendo quindi niente firma del consegnatario né in relata né ricevuta a parte!!
     
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    Ovviamente il discorso vale solo per la notifica di atti "normali". Quando invece si tratta di notificare atti al "contribuente" ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 (in pratica gli atti dell'Agenzia delle Entrate) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto (o la ricevuta, se il consegnatario non è il destinatario, perché in tal caso l'atto sarà consegnato in busta chiusa, ecc.) o i motivi dell'eventuale mancata sottoscrizione.
     
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    OK , in tal caso il consegnatario firma sul modulo di relata che di solito l' A.D.E. Allega all'atto, o si fa firmare una ricevuta " a parte" su modello di consegna , fatto per l 'occasione ? Grazie.
     
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    Sì. Da noi (prov. di Modena) l'Agenzia delle Entrate ha l'abitudine di inviarci l'atto da notificare, composto da più fogli, tutto graffettato in modo che nemmeno il messo riesce a vederne il contenuto, anzi fatica pure a contarne i fogli. Però non credo che questo esima il messo dal chiudere l'atto in una busta, se il consegnatario non è il destinatario, perché sotto questo aspetto l'art. 60 è molto chiaro.
     
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    perdonami Facile ma non ho capito la tua risposta. voglio sapere in caso di consegnatario diverso dal destinatario fai firmare sul modello proposto dall'Agenzia delle Entrate o chiudi l'atto e fai firmare a parte una ricevuta a parte? Grazie buon week end.
     
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    In caso di consegnatario diverso dal destinatario chiudo l'atto in busta sigillata e faccio firmare a parte una ricevuta. Poi informo il destinatario inviandoli una raccomandata NON AR (art. 60, comma 1, lettera b-bis, DPR 600/1973)
     
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    ok grazie
     
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    io ho predisposto un modellino a parte che faccio firmare al consegnatario
    RICEVUTA CONSEGNA BUSTA CHIUSA E SIGILLATA dlgs 196/03
    oggi.alle ore....in via/piazza..........ho consegnato una busta da me sigillata intestata a ..................contenente l'atto da notificare meglio individuato al n.....cronologico del registro in uso all'ufficio
    la consegna è avvenuta a mani di ..............quale
    persona di famiglia
    ecc
    ecc
    in quanto il diretto interessato era temporaneamente assente
    se portiere o vicino di casa sarà data notizia dell'avvenuta consegna al destinatario dell'atto anche a mezzo raccomandata

    più o meno è così
     
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    Ripropongo la mia domanda volutamente provocatoria: se non è prevista dalle norme, e considerato che la relata del messo vale fino a querela di falso, perché chiedere la ricevuta per notificare atti "normali"? E chi - tra messo e soggetto notificante - la conserverà?
     
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    Io la ricevuta la faccio in doppia copia, una per il messo e una per il soggetto notificante.
    File Allegato
    TESTO_ART._139_CPC.pdf
    (Number of downloads: 16)

     
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    Come giustamente dice Facile, le indicazioni contenute nella Relata di notifica (che ha natura di atto pubblico) valgono come prova fino a querela di falso.

    Ora è importante rilevare che la riforma Cartabia 2022 ha introdotto alcune "novità".
    Tra queste la necessità di accertamento dell'identità del portiere o vicino ma non è esplicitamente prevista la possibilità di pretendere l'esibizione del documento di identità. Quindi il portiere o il vicino non sono tenuti a mostrare alcun documento ma l'art. 651 c.p. obbliga il cittadino richiesto dal pubblico ufficiale nelle sue funzioni a dichiarare la propria identità, stato e qualità. ed anch'esso non cita espressamente la possibilità di richiedere l'esibizione di un documento di identità.
    io in relata, come suggerito da ANNA, preciso sembre che il portiere o vicino si è così qualificato e continuo a precisare in relata, come facevo prima, il suo nome e qualifica seguiti dalla espressione "tale qualificatosi". In aggiunta scrivo che ha declinato le proprie generalità oppure ha esibito un documento di riconoscimento.....c.i n. 12345678 (tipo documento e numero) se spontanemante lo esibisce.

    La necessità di ritirare la firma è un obbligo decaduto non essendo più previsto.
    ANNA consiglia di continuare a richiederla a maggior garanzia MA in caso di ritiro dell'atto senza firma di ricevuta si può ritenere l'atto notificato precisando in relata che il portiere ritira l'atto senza firmare.

    Ricorda piuttosto l'obbligo di invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica, che se non effettuata provoca la nullità della notificazione.

    Invece se stai consegnando dentro le mura domestiche del destinatario non hai motivo di far firamre ricevute e mandare raccomandate.

    Naturalmente rimane l'obbligo di consegna dell'atto in busta chiusa a soggetto diverso dal destinatario.

    CITAZIONE (Facile @ 28/7/2023, 11:12) 
    Sì. Da noi (prov. di Modena) l'Agenzia delle Entrate ha l'abitudine di inviarci l'atto da notificare, composto da più fogli, tutto graffettato in modo che nemmeno il messo riesce a vederne il contenuto, anzi fatica pure a contarne i fogli. Però non credo che questo esima il messo dal chiudere l'atto in una busta, se il consegnatario non è il destinatario, perché sotto questo aspetto l'art. 60 è molto chiaro.

    Ecco questa cosa degli atti graffettati...io li apro tutti perchè la consegna dell'atto è per copia conforme quindi controllo che le pagine siano le stesse oltre che lo stesso numero. E faccio bene perchè in passato mi è capitato più volte di trovare le due copie non esattamente uguali. :woot:
     
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16 replies since 20/7/2023, 16:03   393 views
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