RAccomandata

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    Ciao, volevo dei chiarimenti in merito alla notifica.
    Domani vado a notificare un atto, se la persona non c'è affiggo in busta chiusa la comunicazione di deposito nella casa comunale e vado sempre domani a inviare una raccomandata a/r di avviso.
    Se mi torna indietro la raccomandata (la busta che ho inviato e non consegnata) devo sempre dare comunicazione di notifica effettuata al 140?
    quali sono i tempio di scadenza? Grazie
     
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    Buon giorno Anna, vai per notificare l'atto inquestione ,se non trovi nessuno affiggi l'avviso che stai procedento alla procedura dell'art 140c.p.c in busta chiusa e sigillata alla porta o al cancello del contribuente.
    Immediatamente chiudi la notifica e procedi al deposito nella casa comunale con relativo numero cronoligico, terza fase dai avviso al contribuente con raccomandata e ricevuta di ritorno.
    non appena ti rientra la cartolina A/R , restituisci il tutto all'ente che ti ha trasmessol'atto per la notifica.

    non devi affiggere nulla<in comune.
     
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    Grazie, stamattina sono andata dalla signora, la casa è disabitata e non ha nemmeno numero civico e cassetta postale.
    ho messo l'avviso della notifica dal cancello e ho inviato la raccomandata. sicuramente tornerà in comune la raccomandata inviata. è comunque notificato?
     
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    Se hai fatto le tre procedure corrette dell'art 140 c.p.c , si .
     
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    Assolutamente no, se ti torna indietro la ricevuta della raccomandata con dichiarazione dell'agente postale che ti dichiara il soggetto, sconosciuto irreperibile, trasferito (insomma nei casi in cui non fa la compiuta giacenza), l'atto non è notificato.
    Cosa intendi con "la casa è disabitata??"..intendi che nel momento in cui sei andata sul posto, non c'era nessuno a casa perchè momentaneamente assenti, oppure la situazione è più compatibile col fatto che in realtà, nonostante la risultanza anagrafica, di fatto non ci abita nessuno?
    Perchè nel secondo caso....non devi applicare il 140 cpc ma il 143. E in caso di contenzioso, il fatto che la raccomandata sia stata "respinta" dall'agente postale, non verte certo a tuo favore.
    Quanto riscontrato dal postino non vale più di quello che stabilisce il messo. Ma è anche vero il contrario.
    Il consiglio è effettuare ricerche, rischieste informazioni, sulla base delle quali giustifichi l'applicazione dell'irreperibilità assoluta o relativa sulla base di quanto emerso, e non semplicemente sulla base della situazione anagrafica. Se un soggetto risulta residente all'indirizzo, ma la situazione di fatto è che trattasi di residenza fittizia, non effettiva, applica serenamente il 143 cpc, riportando in relazione le informazioni e le ricerche effettuate che ti hanno fatto trarre questa conclusione. Io in questi casi, ad esempio, uso la dicitura "informazioni assunte dai vicini di casa confermano l'abbandono dello stabile da parte del destinatario, per trasferimento ignorasi dove".
     
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    Essendo un Comune piccolo e conoscendoci più o meno tutti, la mia collega dell'anagrafe sa che la Signora si è trasferita in Inghilterra e che ogni tanto raramente torna in Italia.
    Quindi quando mi torna la raccomandata posso fare la relata con il 143?
    Grazie
     
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    Esattamente. "Informazioni assunte confermano l'abbandono definitivo dello stabile da parte del destinatario per trasferimento, ignorasi dove, presumibilmente all'estero"
     
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    Grazie mille!!
     
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    Visto che hai informazioni certe che la signora ogni tanto ritorna in Italia, io provvederei ad effettuare la notifica ex art 140 cpc mettendo in relata che la notifica la effetui presso la dimora( luogo dove si vive in maniera non continuativa) , se poi la raccomandata non viene recapitata sicuramente non è da addebitare al messo che la notifica non vada a buon fine. Magari puo' essere che la persona in questione sia anche proprietaria dell'immobile, percio' a maggior ragione notificherei ex art 140 cpc.

    Parere personale comunque.

    Ciao
     
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    CITAZIONE (Ricki1978 @ 7/9/2023, 10:03) 
    Assolutamente no, se ti torna indietro la ricevuta della raccomandata con dichiarazione dell'agente postale che ti dichiara il soggetto, sconosciuto irreperibile, trasferito (insomma nei casi in cui non fa la compiuta giacenza), l'atto non è notificato.
    Cosa intendi con "la casa è disabitata??"..intendi che nel momento in cui sei andata sul posto, non c'era nessuno a casa perchè momentaneamente assenti, oppure la situazione è più compatibile col fatto che in realtà, nonostante la risultanza anagrafica, di fatto non ci abita nessuno?
    Perchè nel secondo caso....non devi applicare il 140 cpc ma il 143. E in caso di contenzioso, il fatto che la raccomandata sia stata "respinta" dall'agente postale, non verte certo a tuo favore.
    Quanto riscontrato dal postino non vale più di quello che stabilisce il messo. Ma è anche vero il contrario.
    Il consiglio è effettuare ricerche, rischieste informazioni, sulla base delle quali giustifichi l'applicazione dell'irreperibilità assoluta o relativa sulla base di quanto emerso, e non semplicemente sulla base della situazione anagrafica. Se un soggetto risulta residente all'indirizzo, ma la situazione di fatto è che trattasi di residenza fittizia, non effettiva, applica serenamente il 143 cpc, riportando in relazione le informazioni e le ricerche effettuate che ti hanno fatto trarre questa conclusione. Io in questi casi, ad esempio, uso la dicitura "informazioni assunte dai vicini di casa confermano l'abbandono dello stabile da parte del destinatario, per trasferimento ignorasi dove".

    Ciao Anna1996
    Questo che dice Ricki1978 ha dei profili di verità ma è bene precisare alcune cose. Capita purtroppo spesso che ritorna al mittente la Comunicazione raccomandata di avviso di deposito atto nella Casa COmunale, con la dicitura sconosciuto o irreperibile o trasferito malgrado tu abbia trovato la porta di casa e i vicini ti abbiano confermato la presenza. I postini sono oberati di lavoro e se non trovano campanello o cassetta lettere o la porta non è visibile, non lasciano la raccomandata. Putroppo è molto frequente.
    Come giustamente dice Ricky, potrebbe essere che un giudice, in caso di ricorso, decida di dare più peso alla versione del postino.
    Siccome però è proprio sbagliato fare un art. 143 dopo aver individuato la dimora del destinatario solo perchè il postino stagionale è un poco frettoloso o perchè il destinatario ha un concetto distorto della protezione dati, io ho l'abitudine di scrivere in relata diciture tipo ....L'edificio è un condominio privo di portineria. Dalle ricerche fatte il destinatario è tuttora residente e non sono emerse informazioni circa l'abbandono dell'alloggio da parte dello stesso.
    Naturalmente le diciture in relata devono corrispondere all'assoluta verità.

    Nel mio terrritorio ho, per esempio, un signore che è presente, malgrado gli sia stato chiesto di mettere nome su campanello e cassetta, lui non li mette. Io faccio notifiche ex art. 140 e le raccomandate ritornano tutte con la dicitura sconosciuto. Ma il destinatario viene sempre a ritirare perchè trova sulla porta il mio avviso.
    se poi il destinatario ha deciso di non mettere la cassetta lettere per trarre in inganno il postino, almeno non ricadono su di me guai.
    Capito? :woot:
     
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    "Siccome però è proprio sbagliato fare un art. 143 dopo aver individuato la dimora del destinatario solo perchè il postino stagionale è un poco frettoloso o perchè il destinatario ha un concetto distorto della protezione dati..."

    Perchè dovresti fare un 143 se hai individuato la dimora (ossia, la presenza non prevalente ma attuale) del destinatario? Non penso di avere detto questo.
    Se uno ha una seconda casa in villeggiatura, e la individuo, nel periodo di sua effettiva frequenza, (ipotizziamo il periodo estivo), per me non si fa il 143 ma si notifica. O si fa un 140 se è momentaneamente assente.
    Di quello che attesta il postino, suggerirei di fregarsene bellamente. Assumi informazioni, riportale in relazione dopo aver applicato l'articolo coerente con le informazioni assunte e non avrai problemi.
    Se la persona si è trasferita all'estero fai il tuo 143. (non ha nè la residenza di fatto (dimora abituale) nè la dimora (dimora "attuale"). che poi la relazione del postino sia coerente con l'irreperibilità assoluta del destinatario non deve condizionarti, ma certamente, non neghiamolo, in sede di contenzioso, diviene dura al ricorrente contestare ciò che hanno constatato non uno, ma due pubblici ufficiali coerentemente.
    Ma deontologicamente, tu cerca di conoscere lo stato di fatto, e agisci di conseguenza sulla base delle informazioni assunte.
     
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    Ricordo a tutti e in particolare a chi si sente il "re delle notifiche" che il Messo è responsabile solamente per le tre formalità nel caso specifico 140 cpc. Formalità che spettano solamente ed unicamente al Messo! Altre interpretazioni e ipotesi fantasiose, nonché il lavoro di altri non riguardano il lavoro del Messo. saluti a tutti
     
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    CITAZIONE (Ricki1978 @ 7/9/2023, 22:15) 
    "Siccome però è proprio sbagliato fare un art. 143 dopo aver individuato la dimora del destinatario solo perchè il postino stagionale è un poco frettoloso o perchè il destinatario ha un concetto distorto della protezione dati..."

    Perchè dovresti fare un 143 se hai individuato la dimora (ossia, la presenza non prevalente ma attuale) del destinatario? Non penso di avere detto questo.

    direi che, si, L'hai praticamente detto.
    Anna1996 ha scritto ho inviato la raccomandata. sicuramente tornerà in comune la raccomandata inviata. è comunque notificato?
    Di Venti Carmelo ha risposto : Se hai fatto le tre procedure corrette dell'art 140 c.p.c , si .
    tu Ricki sei intervenuto prima dicendo Assolutamente no, se ti torna indietro la ricevuta della raccomandata con dichiarazione dell'agente postale che ti dichiara il soggetto, sconosciuto irreperibile, trasferito (insomma nei casi in cui non fa la compiuta giacenza), l'atto non è notificato.
    quindi quando Anna1996 ha chiesto Quindi quando mi torna la raccomandata posso fare la relata con il 143?
    tu ricky hai risposto Esattamente

    Questo tuo suggerimento è sbagliato e confonde la collega.. Per favore Ricki fai attenzione.
    Per favore Anna ti sconsiglio di considerare la rinotifica ex art.143 di un atto che ha già ritenuto corretto notificare con l'art. 140.

    Come ha detto Sterob64, come ho detto poi io e ribadito con ironia da lgabelli e prima detto da DI VENTI, fatte le tre formalità previste dall'art 140 cpc,non va fatto altro.
    Naturalmente le tre formalità vanno fatte in modo corretto.

    Il portalettere può NON consegnare la corrispondenza all'indirizzo del destinatario sul semplice presupposto che manca la cassetta postale senza precisare che è questa circostanza e non una sua reale conoscenza della situazione abitativa del destinatario a determinare la restituzione della raccomandata con la dicitura "Trasferito-Irreperibile sconosciuto."

    Vero è che ci sono state sentenze che hanno ritenuto le notifiche non eseguite per le dichiarazioni del servizio postale ma NON si può pretendere che il messo notifichi per irreperibilità assoluta del destinatario se non ha raccolto informazioni sull'abbandono dell'alloggio.
    TAntomeno non si può rinotificare un atto già notificato riprendendo lo stesso. Al limite sarà il richiedente la notifica a chiederti di rifare.

    Attenzione che la relata di notifica è un atto pubblico e per notificare ai sensi dell'art. 143 bisogna dichiarare che il destinatario non ha abitazione, ufficio o azienda nel suo domicilio fiscale e riportare le ricerche in base alle quali ha determinato l'abbandono dell'alloggio.

    Personalemente, quando applico l'art. 140 e vedo che ci potrebbero essere difficoltà per il postino, ho l'abitudine di scrivere, Dalle ricerche fatte il destinatario è tuttora residente e non sono emerse informazioni circa l'abbandono dell'alloggio da parte dello stesso..

    :woot:
     
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    Per favore istrice, fai particolarmente attenzione quando dai dei consigli ai colleghi meno esperti.

    La situazione che determina l'articolo da applicare è sempre la solita: la situazione di fatto.
    Non è certo l'esito della raccomandata che è tornata indietro non consegnata a legittimare il 143 successivo.
    Cosa dice la situazione di fatto della situazione in questione? che la persona è trasferita all'estero senza mutare la situazione anagrafica.
    Non è l'esito negativo della raccomandata, ma il fatto che sia stato fatto un 140 "allegro" applicato impropriamente ciò che "impone" di rettificare facendo il 143.
    Se non si fosse fatto il 140, appurando immediatamente la situazione "di fatto" concordo che sarebbe stato meglio...ma ormai quel che è fatto è fatto. Si è fatto un errore, lo si sana, rinnovando la notificazione.
    Diverso è il caso se tornasse indietro la raccomandata "negativa" di un soggetto di cui si è accertata l'effettiva abitazione del destinatario. A patto che tali accertamenti siano adeguatamente e soprattutto "convincentemente" (rispetto all'eventuale contrasto con quanto determinato dall'agente postale) indicati nella relazione di notifica.
    Qui la situazione è opposta: informazioni hanno confermato che il dato di fatto è il trasferimento del destinatario. Informazioni, peraltro, che in sede di contenzioso confermano l'esattezza dell'attestazione dell'agente postale, e cioè che non sussistevano i presupposti "di fatto" per considerare l'irreperibilità relativa necessaria per applicare il 140 cpc.
    Il paradigma falso da sfatare, è che la parola del messo abbia più valore dell'agente postale (che fa solo le crocette, che si limita a verificare nominativo su campanello , cassetta corrispondenza, che non chiede informazioni). Lo sappiamo che la realtà è questa. Ma questa gerarchia non esiste. Anzi, la dichiarazione "in contrasto" dell'agente postale, mette addirittura in dubbio l'operato del notificatore.

    Edited by Ricki1978 - 11/9/2023, 20:39
     
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    Piccolo contributo al dibattito sulla questione, su cui pende la decisione delle Sezioni Unite (che ha la funzione di dettare una linea per unificare le decisioni sulle questioni dove le varie sezioni nei contenziosi assumano decisioni differenti se non addirittura contrastanti tra loro.)
    Cassazione civile, SS.UU., senteza 13/01/2005 n° 458

    [....] Al riguardo occorre considerare che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 ora citato postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario stesso e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 del codice di rito (così Cass., 16 luglio 2004, n. 13183). Dall'avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perchè il destinatario risulta trasferito (è il caso preso in esame dalla sentenza ora richiamata) oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.

    In tali ipotesi sembra palese che la notifica debba essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l'atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civile. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata.

    Edited by Ricki1978 - 18/9/2023, 12:27
     
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