-
ISTRICE41
| .
|
Advanced Member
- Group
- Administrator
- Posts
- 1,133
- Location
- Coenobium
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (DavideP95 @ 14/11/2023, 11:54) Buongiorno, Mi allaccio a questa discussione perché ho il dubbio se un'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento sia da considerarsi atto amministrativo e dunque in caso di irreperibilità assoluta del destinatario debba essere notificato ai sensi dell'art. 143 cpc oppure atto dell'amministrazione finanziaria e quindi vada notificato secondo l'art. 60. Preciso inoltre che l'atto proviene da una società che si occupa di recupero crediti incaricata da una pubblica amministrazione e che nella premessa dell'atto vengono richiamati il R.D. 639/1910 e diverse disposizioni del D.P.R. 602/1973 tra cui l'art. 50, comma 2, che rimanda all'art. 26 del medesimo decreto, il quale a sua volta fa riferimento all'art. 60 D.P.R. 600/1973. Devo dedurre che sia da considerarsi un atto dell'amministrazione finanziaria? DA come descrivi l'atto si è di fronte a un po' di confusione indotta dal richiedente.
Il legislatore permette due strumenti diversi per il recupero coattivo a seconda che l'ente locale vi provveda direttamente o meno.
Se vi provvede direttamente o tramite società concessionaria lo fa con l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.
Se lo fa tramite ruolo, viene emessa la cartella esattoriale che appunto si notifica ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73.
Questi due strumenti hanno stessa natura ma per ognuno di questi, diverse sono le modalità di notificazione e diverse le competenze notificatorie. L'Ingiunzione ex R.D. 639/1910 è un atto di riscossione coattiva dei tributi comunali che presenta congiuntamente le caratteristiche di precetto e di atto esecutivo e viene notificato mediante Ufficiale Giudiziario o mediante Messo Conviliazione. Ora tale figura notificatoria non c'è più e sarebbe sostituita dal Messo Notificatore abilitato ai sensi dell'art. 1, commi 158 ss. L.296/2006.
Ma tra gli atti afferenti le procedure esecutive di cui al RD 639/1910 quindi gli atti che precedono l'ingiunzione fiscale e quelli conseguenti, tra cui rientra il preavviso di fermo fiscale, la norma di riferimento è l'art. 86 del DPR 602/73 che rimanda all'art. 26 del DPR 602/73 per la notificazione.
Tuttavia l'art. 26 prevede che sia competente a notificare il messo dell'agente di riscossione e il messo comunale e l'agente di pm solo previa convenzione, ma non il messo notificatore ex lege 296/2006.
Quindi il messo notificatore in realtà non è tra i soggetti chiamati ad applicare l'art. 26 del DPR 602/73.
Purtroppo è stata fatta una serie di norme che creano una situazione contorta e chi deve fare le cose poi si deve oarrangiare sui limiti in cui si può operare.
Inoltre si può usare la cosiddetta ingiunzione fiscale rinforzata e cioè la possibilità per gli enti locali di ricorrere agli strumenti coattivi previsti dal Titolo II del DPR 602/73. E' proprio a causa di questo rimando al DPR 602/73 che si innesca questo corto circuito in cui non si comprende che senso dare alla scelta del legislatore di individuare due diversi strumenti per il recupero coattivo e quindi due percorsi diversi per la notificazione.
Al momento, a mio parere, vedendo le indicazioni di ANNA, suggerisco di considerare l'atto come un atto amministrativo e come tale trattarlo.
|
|
| .
|
15 replies since 5/9/2023, 15:06 473 views
.