60 dpr o 143 cpc

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    Buonasera, una richiesta di notifica mi manda in tilt. Avviso di addebito inps- nella richiesta di accompagnamento mi chiedono di notificare ai sensi del cpc, addirittura se irreperibile assoluto vogliono notifica ai sensi dell'art 143 con pubblicazione all'albo. Sono confusa, non so se fare come mi chiedono o come ho sempre fatto. Cioè ho sempre notificato dpr 60 gli avvisi di addebito inps se destinatario irreperibile assoluto. Come mi comporto dinnanzi a questa esplicita richiesta?
     
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    Ciao Rita,
    gli avvisi INPS sono Atti Amministrativi quindi il DPR 600/1973 non c'entra.
    Tante volte abbiamo detto questa cosa. Se ora INPS ha smesso di chiedere la notifica ex DPR 600/1973 è una cosa positiva. :]

    In caso di irreperibilità assoluta è corretto usare l'art 143 cpc ma non pubblicare niente all'albo pretorio.
    La necessità di pubblicazione non c'è più dal 2003, quando il d.lgs 196/2003 soppresse le parole del primo comma dell'art 143 che prevedevano la pubblicazione.

    Addiritttura se fai pubblicazione rischi sanzione dal Garante protezione dati.
    ciao
    :woot:
     
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    Grazie infinite per la tempestiva risposta. Quindi procedo 143.
    Eventualmente anche 140 solo le tre formalità per avvisi inps? Non esiste nessuna pubblicazione?

    Ok procedo col 143. Eventualmente se dovesse capitare,anche con 140 giusto le tre formalità senza pubblicare l'avviso? mi riferisco sempre agli avvisi inps.

    Scusate ho scritto 2 volte il messaggio.
     
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    Buongiorno,
    Mi allaccio a questa discussione perché ho il dubbio se un'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento sia da considerarsi atto amministrativo e dunque in caso di irreperibilità assoluta del destinatario debba essere notificato ai sensi dell'art. 143 cpc oppure atto dell'amministrazione finanziaria e quindi vada notificato secondo l'art. 60. Preciso inoltre che l'atto proviene da una società che si occupa di recupero crediti incaricata da una pubblica amministrazione e che nella premessa dell'atto vengono richiamati il R.D. 639/1910 e diverse disposizioni del D.P.R. 602/1973 tra cui l'art. 50, comma 2, che rimanda all'art. 26 del medesimo decreto, il quale a sua volta fa riferimento all'art. 60 D.P.R. 600/1973. Devo dedurre che sia da considerarsi un atto dell'amministrazione finanziaria?
     
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    CITAZIONE (DavideP95 @ 14/11/2023, 11:54) 
    Buongiorno,
    Mi allaccio a questa discussione perché ho il dubbio se un'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento sia da considerarsi atto amministrativo e dunque in caso di irreperibilità assoluta del destinatario debba essere notificato ai sensi dell'art. 143 cpc oppure atto dell'amministrazione finanziaria e quindi vada notificato secondo l'art. 60. Preciso inoltre che l'atto proviene da una società che si occupa di recupero crediti incaricata da una pubblica amministrazione e che nella premessa dell'atto vengono richiamati il R.D. 639/1910 e diverse disposizioni del D.P.R. 602/1973 tra cui l'art. 50, comma 2, che rimanda all'art. 26 del medesimo decreto, il quale a sua volta fa riferimento all'art. 60 D.P.R. 600/1973. Devo dedurre che sia da considerarsi un atto dell'amministrazione finanziaria?

    DA come descrivi l'atto si è di fronte a un po' di confusione indotta dal richiedente.

    Il legislatore permette due strumenti diversi per il recupero coattivo a seconda che l'ente locale vi provveda direttamente o meno.

    Se vi provvede direttamente o tramite società concessionaria lo fa con l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.

    Se lo fa tramite ruolo, viene emessa la cartella esattoriale che appunto si notifica ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73.

    Questi due strumenti hanno stessa natura ma per ognuno di questi, diverse sono le modalità di notificazione e diverse le competenze notificatorie.
    L'Ingiunzione ex R.D. 639/1910 è un atto di riscossione coattiva dei tributi comunali che presenta congiuntamente le caratteristiche di precetto e di atto esecutivo e viene notificato mediante Ufficiale Giudiziario o mediante Messo Conviliazione. Ora tale figura notificatoria non c'è più e sarebbe sostituita dal Messo Notificatore abilitato ai sensi dell'art. 1, commi 158 ss. L.296/2006.

    Ma tra gli atti afferenti le procedure esecutive di cui al RD 639/1910 quindi gli atti che precedono l'ingiunzione fiscale e quelli conseguenti, tra cui
    rientra il preavviso di fermo fiscale, la norma di riferimento è l'art. 86 del DPR 602/73 che rimanda all'art. 26 del DPR 602/73 per la notificazione. :wacko:

    Tuttavia l'art. 26 prevede che sia competente a notificare il messo dell'agente di riscossione e il messo comunale e l'agente di pm solo previa convenzione, ma non il messo notificatore ex lege 296/2006. :blink:

    Quindi il messo notificatore in realtà non è tra i soggetti chiamati ad applicare l'art. 26 del DPR 602/73.

    Purtroppo è stata fatta una serie di norme che creano una situazione contorta e chi deve fare le cose poi si deve oarrangiare sui limiti in cui si può operare.

    Inoltre si può usare la cosiddetta ingiunzione fiscale rinforzata e cioè la possibilità per gli enti locali di ricorrere agli strumenti coattivi previsti dal Titolo II del DPR 602/73.
    E' proprio a causa di questo rimando al DPR 602/73 che si innesca questo corto circuito in cui non si comprende che senso dare alla scelta del legislatore di individuare due diversi strumenti per il recupero coattivo e quindi due percorsi diversi per la notificazione.

    Al momento, a mio parere, vedendo le indicazioni di ANNA, suggerisco di considerare l'atto come un atto amministrativo e come tale trattarlo.
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    Ok, ti ringrazio molto per la tua esauriente risposta!
     
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 5/9/2023, 15:17) 
    Ciao Rita,
    gli avvisi INPS sono Atti Amministrativi quindi il DPR 600/1973 non c'entra.
    Tante volte abbiamo detto questa cosa. Se ora INPS ha smesso di chiedere la notifica ex DPR 600/1973 è una cosa positiva. :]

    In caso di irreperibilità assoluta è corretto usare l'art 143 cpc ma non pubblicare niente all'albo pretorio.
    La necessità di pubblicazione non c'è più dal 2003, quando il d.lgs 196/2003 soppresse le parole del primo comma dell'art 143 che prevedevano la pubblicazione.

    Addiritttura se fai pubblicazione rischi sanzione dal Garante protezione dati.
    ciao
    :woot:

    Grazie, ma se l'INPS ci chiede espressamente di notificare ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973?
    Notifichiamo ai sensi di quell'articolo e poi, per scrupolo, teniamo l'atto in deposito 20 giorni prima di restituire la relata così sulla stessa possiamo scrivere...

    Come da richiesta, trattandosi di persona irreperibile, come da ricerche... l'atto è stao notificato ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e la notifica si è perfezionata dopo OTTO giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito.
    Poiché però esistono due diversi correnti di pensiero sull'applicabilità dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e l'articolo 143 cpc (per gli avvisi INPS), l'atto è rimasto depositato per oltre 20 giorni e pertanto la notifica si è perfezionata anche ai sensi dell'articolo 143 cpc.


    Potrebbe andare? Grazie
     
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    CITAZIONE (cri56789 @ 2/1/2024, 10:56) 
    Grazie, ma se l'INPS ci chiede espressamente di notificare ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973?
    Notifichiamo ai sensi di quell'articolo e poi, per scrupolo, teniamo l'atto in deposito 20 giorni prima di restituire la relata così sulla stessa possiamo scrivere...

    Come da richiesta, trattandosi di persona irreperibile, come da ricerche... l'atto è stao notificato ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e la notifica si è perfezionata dopo OTTO giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito.
    Poiché però esistono due diversi correnti di pensiero sull'applicabilità dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e l'articolo 143 cpc (per gli avvisi INPS), l'atto è rimasto depositato per oltre 20 giorni e pertanto la notifica si è perfezionata anche ai sensi dell'articolo 143 cpc.


    Potrebbe andare? Grazie

    Siccome è il Messo che esegue la notificazione ad avere la piena responsabilità di come è stata eseguita la notifica, questa responsabilità va assunta. Quindi non ci possono essere due correnti di pensiero in un unico Messo. :unsure:
    Voglio dire che siamo daccordo sul fatto che le disposizioni siano scritte male ma poi le dobbiamo interpretare e l'insieme di disposizione einterpretazione fa la norma.
    Per quanto mi riguarda, io interpreto la disposizione in coformità ai suggerimenti di ANNA e considero gli atti INPS come amministrativi. Evidentemente INPS interpreta la disposizione in modo diverso, se continua a chiedere la notificazione come se i suoi atti fossero atti tributari...
    Allo stesso modo ci può essere un collega che interpreta la disposizione come fa INPS e farà la notificazione degli atti inps usando le modalità degli atti tributari.

    Sta a te scegliere. Ma o uno o l'altro modo.
    Come già detto prima io contitnuerò a trattare gli atti inps come atti amministrativi quindi per irreperibilità assoluta userò la'rt. 143 cpc
    ciao ciao :woot:
     
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    Buongiorno,
    Ho tra le mani un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo riferito a un veicolo in cui si richiama solamente l'art. 86 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 52 comma 1 lett. m-bis del D.L. 69/2013 come convertito in L n. 98/2013. Pur avendo ricercato a fondo in questo forum, non mi è chiaro se debba considerarsi atto amministrativo o atto "finanziario" avendo riscontrato opinioni contrastanti. Trattandosi di irreperibilità assoluta ho un forte dubbio se seguire la procedura ex art. 143 o art. 60, comma 1, lett. e). Qualcuno è a conoscenza di eventuali circolari o sentenze recenti che aiutano a fare chiarezza sull'argomento?
    Preciso infine che trattasi di procedimento avviato a causa del mancato pagamento dell'IMU e che la riscossione è affidata a società che si occupa di recupero crediti per conto del comune dove lavoro.
     
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 10/1/2024, 10:23) 
    CITAZIONE (cri56789 @ 2/1/2024, 10:56) 
    Grazie, ma se l'INPS ci chiede espressamente di notificare ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973?
    Notifichiamo ai sensi di quell'articolo e poi, per scrupolo, teniamo l'atto in deposito 20 giorni prima di restituire la relata così sulla stessa possiamo scrivere...

    Come da richiesta, trattandosi di persona irreperibile, come da ricerche... l'atto è stao notificato ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e la notifica si è perfezionata dopo OTTO giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito.
    Poiché però esistono due diversi correnti di pensiero sull'applicabilità dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e l'articolo 143 cpc (per gli avvisi INPS), l'atto è rimasto depositato per oltre 20 giorni e pertanto la notifica si è perfezionata anche ai sensi dell'articolo 143 cpc.


    Potrebbe andare? Grazie

    Siccome è il Messo che esegue la notificazione ad avere la piena responsabilità di come è stata eseguita la notifica, questa responsabilità va assunta. Quindi non ci possono essere due correnti di pensiero in un unico Messo. :unsure:
    Voglio dire che siamo daccordo sul fatto che le disposizioni siano scritte male ma poi le dobbiamo interpretare e l'insieme di disposizione einterpretazione fa la norma.
    Per quanto mi riguarda, io interpreto la disposizione in coformità ai suggerimenti di ANNA e considero gli atti INPS come amministrativi. Evidentemente INPS interpreta la disposizione in modo diverso, se continua a chiedere la notificazione come se i suoi atti fossero atti tributari...
    Allo stesso modo ci può essere un collega che interpreta la disposizione come fa INPS e farà la notificazione degli atti inps usando le modalità degli atti tributari.

    Sta a te scegliere. Ma o uno o l'altro modo.
    Come già detto prima io contitnuerò a trattare gli atti inps come atti amministrativi quindi per irreperibilità assoluta userò la'rt. 143 cpc
    ciao ciao :woot:

    Si, ma se la fai ai sensi di entrambe le norme... non rischi

    E poi se leggi qui...

    https://ilmessonotificatore.forumfree.it/?t=80044911

    Attenzione che per i tribunali che si sono espressi finora gli avvisi di addebito sono da notificare con la medesima modalità di notifica delle cartelle esattoriali. Quindi non 143 cpc.
    Una a caso: http://www.studiobugamelli.it/files/inps/T...cembre-2014.pdf
     
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    Ciao Davide P95. Innanzitutto la notifica del Fermo Amministrativo come in questo caso la dovrai sicuramente effettuare avendo la qualifica di Messo Notificatore. Secondo me è da applicare il cpc. Ciao
     
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    CITAZIONE (cri56789 @ 11/1/2024, 12:35) 
    Si, ma se la fai ai sensi di entrambe le norme... non rischi

    E poi se leggi qui...

    https://ilmessonotificatore.forumfree.it/?t=80044911

    Attenzione che per i tribunali che si sono espressi finora gli avvisi di addebito sono da notificare con la medesima modalità di notifica delle cartelle esattoriali. Quindi non 143 cpc.
    Una a caso: www.studiobugamelli.it/files/inps/T...cembre-2014.pdf

    Carissimo non puoi applicare entrambe le norme... l'art 60 comma 1 lettera F dice espressamente che "le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano"
    Quindi se decidi di usare il DPR 600/1973 non puoi usare l'art 143 cpc.
    L'intento del legislatore è evidente: ai fini tributari non esiste l'irreperibilità assoluta. Infatti l'art 60 comma1 lettera E del DPR 600/1973 è un art 140 modificato.

    Realtivametne invece all'altro topic... talvolta il collega da delle opinioni che non condivido. Appena ho tempo leggerò e risponderò.

    La mia risposta definitiva per gli atti INPS è = sono atti amministrativi. Come tali vanno trattati. :D
     
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    CITAZIONE (sterob64 @ 11/1/2024, 16:01) 
    Ciao Davide P95. Innanzitutto la notifica del Fermo Amministrativo come in questo caso la dovrai sicuramente effettuare avendo la qualifica di Messo Notificatore. Secondo me è da applicare il cpc. Ciao

    Grazie per la risposta!
     
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    Stessa storia. E per la Cassazione (mica tal "formatore") per i fermi amministrativi è corretta l'applicazione del DPR 600 fatta da un nostro collega.
    CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 36370 DEL 13 DICEMBRE 2022
    https://tuttonotifiche.altervista.org/cort...-dicembre-2022/
    Sentenza di Cassazione.
    Francamente, ma chi ve la fa fare di dare retta a questo o quel formatore dove ognuno racconta il suo punto di vista (e spesso sono contrastanti anche perchè le norme sono spesso suscettibili di interpretazione, se non addirittura contrastanti), quando si ha la possibiltà di avere il supporto in caso di contenzioso, dell' aver seguito ed eseguito in maniera pedissequa le indicazioni della Corte di Cassazione? Anche perchè discostandosi, si offre si la possibilità che sia la controparte ad utilizzare la sentenza di Cassazione contestando il vostro operato.
    Poi fate voi.
     
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    Perfetto quindi potremmo chiudere direttamente il forum e far riferimento solo a Richi1978. Le chiedo cortesemente di aver maggior rispetto di chi ha una discreta esperienza di notifiche, lasciando a casa supponenza e arroganza. Saluti a tutti
     
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