Attestazione di conformità al documento analogico

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    Per la restituzione degli atti notificati tramite pec come vi regolate? Apponete l'attestazione di conformità firmando digitalmente l'atto? in realtà ai sensi del dpcm 13 novembre 2014 avente ad oggetto regole tecniche in materia di formazione,trasmissione,copia,duplicazione ecc. dei documenti informatici prevede all'articolo 3 rubricato formazione del documento informatico tra le altre cose che le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate tra l'altro dal trasferimento a soggetti terzi con pec nonché il comma 5 prevede che le carattesistiche di immodificabilità e integrità sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti. Attesa tale previsione è necessaria l'attestazione di confomità? inoltre per firmare digitalmente il documento bisogna essere autorizzati oppure può firmarlo chi effettua la copia (quindi, sia il messo o altro funzionario senza necessità di specifica autorizzazione) visto il disposto del 2° comma dell'articolo 4 del decreto in questione rubricato copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici laddove prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 comma 3 del codice , la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia (quindi, chi procede materialmente alla scansione). Mi farebbe piacere condivedere tale approfondimento. Grazie.
     
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