Irreperibilità assoluta e ricerche

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    Buona giornata,

    in caso di irreperibilità del soggetto destinatario della notifica, il messo notificatore non può attivare la procedura per irreperibilità assoluta se prima non ha proceduto a effettuare ulteriori ricerche all'interno del medesimo Comune.

    E' pervenuta richiesta di un atto che ritiene pagamento di una somma pari a circa 15.000 euro e pertanto vorrei procedere scrupolosamente.


    Il destinatario è una persona extraUE cancellata per irreperibilità già da sei anni e da controlli effettuarti, NON è ricomparsa iscrivendosi in altro Comune ma risulta tuttora irreperibile.

    Dopo aver proceduto al deposito, cosa scrivereste nella relata per essere inattaccabili?

    Basterebbe una dicitura simile a questa?

    Ho tentato di acquisire notizie relative al medesimo chiedendo a numerosi condomini (persone che abitano nel palazzo dove un tempo aveva la residenza il destinatario) e ad alcune persone che abitano nei pressi del condominio, per poterlo rintracciare nel Comune.
    Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo.
    Il destinatario abitava in piccolo condominio privo di portiere e, da quanto riferitomi da più fonti, NON c'è un amministratore di condominio.



    A vostro avviso può bastare?

    O devo indicare il nominativo dei condomini a cui ho chiesto?

    E magari lasciare un avviso scritto nella buca delle lettere di tutti i condomini invitando chi avesse informazioni su dove possa abitare ora il sig. ... a contattare gli Uffici comunali entro una determinata data (e attestare questo nella relata)?
    Grazie
     
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    Non c'è bisogno di "indagini da polizia" basta che tu abbia accertato la sua irreperibilità assoluta tramite il reperimento di qualche sommaria informazione che ti confermi il fatto che in quell'appartamento non abiti più. saluti
     
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    Grazie, ma se la persona è straniera e quindi potrebbe essere tornata all'estero, è necessario scrivere al consolato per avere informazioni?

    Leggo:

    Rientrano nel così delineato concetto di normale diligenza l’esperimento di rituali ricerche anagrafiche, il compimento di indagini presso il portiere dello stabile di originaria residenza, il tentativo di notifica presso la madre del notificando, mentre è esclusa la ricerca telefonica, previa consultazione dell’apposito elenco.
    Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, chi vuole notificare un atto ad una persona che si è trasferita all’estero ha l’onere di compiere tutte le ricerche necessarie per conoscere la nuova residenza del destinatario. Il difetto di risultanze anagrafiche, anche se imputabile all’inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima il notificante a ricorrere alla disciplina dell’articolo 143 C.P.C. Si può fare ricorso a questa norma solo dopo l’esito negativo di ulteriori ricerche all’ufficio consolare.
     
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    Quindi dovrei scrivere io all'Ambasciata?

    Oppure quando restituisco l'atto all'INPS, scrivo che ho effettuato la notifica dopo ricerche presso il palazzo dove abitava e chiedendo ai vicini e scrivo

    Qualora codesto Ente lo ritenesse opportuno, potrà effettuare ricerche utilizzando informazioni eventualmente in suo possesso, ma non in possesso dello scrivente (ad esempio l'ultimo domicilio indicato nel certificato di malattia, l'indirizzo lasciato all'istituto di credito dove eventualmente viene accreditata la pensione, etc...).
    Qualora questo Ente lo ritenesse opportuno potrà altresì effettuare ulteriori ricerche all’ufficio consolare per verificare se il sig. .... sia rientrato nel paese d'origine.



    Io scriverei:

    Si precisa che il destinatario sig. ... risulta essere stato cancellato per irreperibilità dal ... e che da ricerche effettuate, come risulta da allegata documentazione datata .... (Allegati I e II), lo stesso risultava ancora irreperibile (dopo la cancellazione per irreperibilità effettuata da questo Comune NON risulta una ricomparsa in altro Ente).



    Si precisa altresì di aver cercato di avere informazioni utili (su dove il destinatario possa essersi trasferito) da più persone attualmente residenti in via .... n... , luogo dell'ultima residenza del sig. ..., (si tratta di un piccolo condominio; comunque, da quanto riferito da più fonti, non c'è un amministratore e in effetti non è esposta nessuna targa).
    Si sono altresì richieste informazioni anche ad alcune persone che abitano nei pressi del condominio in via ... n.

    Tuttavia nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo.


    Non si è a conoscenza di altre persone che possano avere informazioni su dove lo stesso si sia trasferito. Non risulta che nel Comune ci siano suoi familiari e non si conosce il luogo di lavoro dello stesso.

    Qualora codesto Ente lo ritenesse opportuno, potrà effettuare ricerche utilizzando informazioni eventualmente in suo possesso, ma non in possesso dello scrivente (ad esempio l'ultimo domicilio indicato nel certificato di malattia, l'indirizzo lasciato all'istituto di credito dove eventualmente viene accreditata la pensione, etc...)
    Qualora questo Ente lo ritenesse opportuno potrà altresì effettuare ulteriori ricerche all’ufficio consolare per verificare se il sig. .... sia rientrato nel paese d'origine.
     
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    Io non scriverei un romanzo!! basta che riporti che da ricerche effettuate lo stesso di fatto si è reso irreperibile. Da alcune informazioni raccolte in loco probabilmente è emigrato all'estero. saluti
     
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    Infatti a leggere bene l'orientamento giurisprudenziale si parla del " NOTIFICANTE" cioe' del richiedente la Notificazione dell' Atto e non del "NOTIFICATORE". che comunque in relata dovra' menzionare le ricerche che oggettivamente si possano verificare. Ciao
     
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    Grazie, quindi non è il Messo a dover scrivere al Consolato, ma l'Ente che chiede la notifica? Grazie

    Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, chi vuole notificare un atto ad una persona che si è trasferita all’estero ha
    l’onere di compiere tutte le ricerche necessarie per conoscere la nuova residenza del destinatario. Il difetto di risultanze anagrafiche, anche se imputabile all’inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima il notificante a ricorrere alla disciplina dell’articolo 143 C.P.C. Si può fare ricorso a questa norma solo dopo l’esito negativo di ulteriori ricerche all’ufficio consolare.
    Quest’ultimo costituisce non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo, dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero, perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta di registri dell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative, derivanti dall’inerzia del destinatario della notificazione.



    Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 6737/2002

    www.assonime.it/sezioni/GDI/Documents/Cass.33469-23.pdf

    Occorre tuttavia interrogarsi sulla configurabilità, e in quali termini, di oneri di diligenza in capo all’Amministrazione finanziaria ai fini
    della sufficienza del mero esito negativo della prima notifica.
    In particolare, se l’esito negativo debba essere accompagnato (o seguito), prima di procedere ai sensi dell’articolo 60, primo comma,
    lett. e), dall’assunzione di informazioni, in ispecie presso il Consolato, onde verificare se risultasse comunque l’esistenza di un nuovo indirizzo estero. le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6737 del 10/05/2002, hanno affermato che «Sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso,
    ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso
    alle formalità di notificazione di cui all'articolo 143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche
    eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta». La fattispecie, in tal senso, è omogenea a quella qui in esame: la circostanza che le modalità di notifica in caso di irreperibilità assoluta siano autonomamente disciplinate in materia
    tributaria non toglie importanza alla necessità di valutare – anche in questo ambito – quali siano le condizioni e i criteri di diligenza che debbono presiedere alla sufficienza dell’esito negativo della notifica non andata a buon fine, che costituisce il presupposto per l’attivazione della notifica in caso di irreperibilità assoluta.
    (...)
    La coerenza di questa conclusione emerge, d’altra parte, dal complesso delle disposizioni in questione che paiono orientate verso la prospettiva di “raggiungere” il contribuente all’estero attivando le possibili vie esperibili, lasciando il ricorso alla notifica presso la casa comunale solo quando esse
    abbiano dato esito negativo.
    La stessa previsione della seconda parte del quarto comma dell’articolo 60 cit., infatti, evidenzia che, pur in mancanza di un indirizzo registrato all’AIRE, occorre tenere presente le eventuali indicazioni che siano state comunque fornite Corte di Cassazione - copia non ufficiale dal contribuente. Negli stessi termini si caratterizza l’indicazione – disegnata come “facoltà” – del contribuente di un domicilio eletto all’estero di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e-bis).

    8.Sintetizzando il ragionamento ne deriva: a) la previsione di oneri di comunicazione all’Agenzia delle entrate sulle variazioni ex articolo 60, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dunque, integra sicuramente un adempimento e, al contempo, un profilo di diligenza a carico del contribuente, la cui inosservanza è suscettibile di dare corso alla procedura ex articolo 60, primo comma, lettera e), cit.; b) siffatto onere, tuttavia, non elide il preventivo obbligo dell’Amministrazione finanziaria, in quanto notificante, di porre in essere tutte le ricerche necessarie, in relazione alla prima notifica non andata a buon fine, per verificare se il destinatario si sia trasferito in luogo ignoto. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 60, lettera e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017; da ultimo Cass. n. 33626 del 15/11/2022).

    Edited by cri56789 - 3/1/2024, 21:59
     
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    Si è anche sottolineato, inoltre, quanto alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, che – in assenza
    di una specifica prescrizione delle attività che debbono esattamente essere compiute, delle espressioni verbali nonché del contesto
    documentale in cui deve essere espresso il risultato di tali ricerche – il requisito imprescindibile è costituito, ferma la libertà di forme
    della ricerca, dal fatto che deve emergere con chiarezza che le ricerche siano state effettuate, sono attribuibili al messo notificatore e sono riferibili alla notifica in esame (Cass. n. 20425 del 28/09/2007; Cass. n. 2877 del 07/02/2018).

    9.Nel caso di notificazione all’estero i suddetti principi possono e debbono trovare un necessario adeguamento posto che permane comunque in capo al notificante, a cui resta riferibile l’operato del primo - perché questo esito possa assumere rilievo per le ulteriori scansioni procedurali - il compimento delle attività e ricerche idonee, secondo criteri di ordinaria diligenza, a fornire sostanza alla irreperibilità del destinatario.
    È evidente, allora, che l’esistenza di un pregresso indirizzo registrato all’AIRE, in uno con la mancanza di una nuova registrazione presso il Comune già di appartenenza, generava la necessità di verificare se il contribuente avesse pur sempre una residenza estera, verifica da operare presso gli Uffici consolari.


    11. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «in caso di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la sua residenza all’estero e sia iscritto all’AIRE, la successiva scomparsa del suo nominativo dai registri AIRE, non accompagnata da una corrispondente nuova registrazione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all’Amministrazione finanziaria, ove la notifica all’originario indirizzo registrato all’AIRE non sia andata a buon fine, l’effettuazione delle opportune ricerche e, in particolare, l’assunzione di informazioni presso gli Uffici consolari per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero prima di procedere alla notificazione ai sensi dell’articolo 60, primo comma, lettera e), d.P.R. n. 600 del 1973»( v. anche Cass.n. 13753 del 18.05.2023).

    Quindi le verifiche presso il consolato spettano NON al messo ma a chi richiede la notifica, giusto?
     
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    Scusate, mi spiegate questa parte?

    ... il preventivo obbligo dell’Amministrazione finanziaria, in quanto notificante, di porre in essere tutte le ricerche necessarie, in relazione alla prima notifica non andata a buon fine, per verificare se il destinatario si sia trasferito in luogo ignoto. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 60, lettera e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017; da ultimo Cass. n. 33626 del 15/11/2022).

    E se il messo accertasse, assumento informazioni, che si è trasferito nel Comune vicino?

    CITAZIONE (lgabelli@alice.it @ 3/1/2024, 08:58) 
    Io non scriverei un romanzo!! basta che riporti che da ricerche effettuate lo stesso di fatto si è reso irreperibile. Da alcune informazioni raccolte in loco probabilmente è emigrato all'estero. saluti

    Si, ma più scrivo e più sono inattaccabile... ovviamente sto a perdere tempo solamente se ci sono importi alti così da tutelarmi ed essere inattaccabile per risarcimenti...

    Qui scriverei, non nella relata ma nella lettera con cui la trasmetto..


    Qualora codesto Ente lo ritenesse opportuno, potrà effettuare ulteriori ricerche utilizzando informazioni eventualmente in suo possesso, ma non in possesso dello scrivente (ad esempio l'ultimo domicilio indicato nel certificato di malattia, l'indirizzo lasciato all'istituto di credito dove eventualmente viene accreditata la pensione, etc...)
    Qualora questo Ente lo ritenesse opportuno potrà altresì effettuare ulteriori ricerche all’ufficio consolare per verificare se il sig. .... sia rientrato nel paese d'origine (vedasi sul punto: Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 6737/2002, che prevede che il notificante - e non il notificatore / messo - che vuole notificare un atto ad una persona che si è trasferita all’estero - e qui non è escluso - ha l’onere di effettuare ulteriori ricerche all’ufficio consolare per conoscere la nuova residenza del destinatario)
     
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    Allora il notificatore ha dei limiti ben precisi che corrispondono all'applicazione di alcuni articoli del cpc. Le ricerche che tu fai come notificatore devono essere si circostanziate ma non cosi a fondo! Semmai è l'Ente che deve conoscere la situazione e non tu. Come notificatore devi solo fotografare la situazione che trovi senza dover obbligatoriamente eseguire un indagine di polizia. Gli accertamenti anagrafici spettano all'ufficio anagrafe, e nel momento che tu acquisisci informazioni in loco e casomai dall'ufficio tributi, applichi a tuo giudizio l'articolo del codice. Punto. L'ufficio consolare non c'entra niente, semmai quello è di competenza dell'ente notificante che nel caso il cittadino dovesse essere Aire gli invierà un raccomandata estero. Nel caso poi ritorni indietro la raccomandata infruttuosamente è l'Ente che ti chiederà di fare una notifica art. 60 lett. E. saluti
     
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