Diritti di notifica art. 54 C.C.N.L. - sentenza del Consiglio di Stato

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  1. eufemio
     
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    Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 12 febbraio 2008 n. 493 è intervenuto cercando di porre un "punto fermo" sulla diatriba: con il dispositivo è stato definitivamente affermato che ai dipendenti di un Comune che svolgono l'attività di messi notificatori, essendo inquadrati nella IV qualifica funzionale, con il profilo professionale di "addetto al servizio di notificazione degli atti", nell'area giuridica e amministrativa, non spetta il diritto al compenso per l'effettuazione delle notifiche di atti nell'interesse dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

    MA QUESTI DIRITTI (QUANDO VENGONO PAGATI....) SONO DOVUTI O NO ?

    uN AUGURIO DI BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI I MESSI D'ITALIA , SIA QUELLI M

     
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  2. ManuelaRm
     
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    Certo che è incredibile...ma se un IV livello notifica male un atto, rischia forse di meno che un VI?
    Cornuti e mazziati ...
     
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  3. eufemio
     
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    CONTINUA... UN AUGURIO DI BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI I MESSI D'ITALIA , SIA QUELLI MESSI MALE CHE MESSI BENE !!!
     
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  4. Alex da Sommacampagna
     
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    Ecco i passaggi da fare

    1- Richiesta scritta e protocollata all'Amministrazione di appartenenza ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'applicazione dell'art.54 CCNL 14/09/2000 - code contrattuali; nella stessa precisi che: le spese di notifica citate in contratto sono la somma dei diritti di notifica + le eventuali spese postali per art. 140 cpc o per art.60 lett.b-bis DPR 600/73 (decreto Bersani); che tu chiedi la quota riferita ai soli diritti di notifica e dei soli atti finanziari (in questo modo fai sembrare di chiedere solo la frazione di una frazione ma in effeti chiedi il 100 %) e magari aggiungi con effetto retroattivo all'inizio dell'anno.
    2- La tua richiesta sarà posta nell'OdG della successiva delegazione trattante ma nel frattempo avrai avuto modo di "istruire" il tuo rappresentante sindacale, se ce l'hai, oppure quello che ti sta meno antipatico nella RSU; l'istruzione consiste nel perorare la tua causa TRATTANDO sulla quota qualora non accettino quanto da te proposto; io ho ottenuto il 60% dei soli diritti di notifica dei soli atti finanziari al netto di oneri che rimangono a carico dell'Amministrazione che userà il restante 40%.
    3- Qualora ti venga fatta opposizione citando la famosa sentenza del Consiglio di Stato quinta sezione n°493/08 REG:DEC: N°5196 REC.RIC. ANNO 1999 l'abilità del tuo RSU sarà quella di appoggiarla in pieno riferendosi al punto 23 della stessa in cui si cita l'art.54 del contratto (ma però anche una % inferiore) e precisando che tale sentenza sta a sottolineare che quanto da te richiesto NON E' UN DIRITTO ASSOLUTO e tantomeno un COMPENSO AGGIUNTIVO bensì un INCENTIVO ALLA PRODUTTIVITA' e per tale motivo gli importi da te richiesti devono transitare nel fondo di cui all'art.15 comma 5° del CCNL appositamente previsto appunto per tali evenienze.
    4-Fai dire al tuo RSU di far effettuare il rendiconto dell'eventuale dovuto con cadenza trimestrale così fai coincidere il conteggio con le distinte di richiesta delle spese di notifica agli enti e così non appaiono grosse cifre che potrebbero svegliare l'invidia di qualche collega.

    Suggerisco a chi legge di verificare anche i regolamenti interni relativamente alle eventuali percentuali sugli introiti ICI che i dipendenti addetti alla mansione percepiscono; se il messo notifica gli avvisi di accertamento ICI ha anch'egli diritto ad una seppur minima parte del riscosso come i ragionieri dell'uff.tributi.

    Spero di averti dato la dritta giusta
    Ciao
    Alex da Sommacampagna
     
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  5. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (eufemio @ 17/12/2008, 14:31)
    Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 12 febbraio 2008 n. 493 è intervenuto cercando di porre un "punto fermo" sulla diatriba: con il dispositivo è stato definitivamente affermato che ai dipendenti di un Comune che svolgono l'attività di messi notificatori, essendo inquadrati nella IV qualifica funzionale, con il profilo professionale di "addetto al servizio di notificazione degli atti", nell'area giuridica e amministrativa, non spetta il diritto al compenso per l'effettuazione delle notifiche di atti nell'interesse dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

    Sarebbe interessante leggere tutta la sentenza.
     
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  6. calmo
     
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    Conviene non divulgare l'esito della Sentenza poichè ci troveremo un giorno a notificare senza avere il giusto riconoscimento in termini di Euriiiiiiiii.
    Ecco a voi la citata sentenza:
    Consiglio di Stato


    Consiglio di Stato, sez. V, decisione 12.02.2008, n. 493
    Messi comunali. Non spetta alcun compenso aggiuntivo per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria


    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
    Sezione V

    ha pronunciato la seguente decisione
    Fatto
    La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti, e da altri 3 ricorrenti, dipendenti del comune di Bologna, volto all’accertamento del loro diritto ad ottenere la corresponsione del compenso per gli atti notificati a richiesta dell’amministrazione finanziaria dello Stato.
    Gli appellanti ripropongono e sviluppano gli argomenti difensivi disattesi dal tribunale.
    Il comune resiste al gravame.
    Diritto
    Gli appellanti, ricorrenti in primo grado, sono dipendenti del comune di Bologna, inquadrati nella IV qualifica funzionale, con il profilo professionale di “addetto al servizio di notificazione degli atti”, nell’Area giuridica e amministrativa.
    In tale veste rivendicano il diritto al compenso per l’effettuazione delle notifiche di atti nell’interesse dell’amministrazione finanziaria dello Stato, pari a lire tremila per ogni atto.
    L’appello è infondato.
    Infatti, il principio di onnicomprensività della retribuzione impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici.
    In tale ambito si colloca anche l’attività di notificazione svolta dai messi comunali nell’interesse dell’amministrazione finanziaria, tenendo conto della evoluzione dell’ordinamento.
    Il Collegio è consapevole della decisione della Sezione, 20 ottobre 1994, n. 1183, la quale ha affermato la sussistenza del diritto dei dipendenti comunali messi notificatori ad ottenere un compenso aggiuntivo per l’espletamento del servizio delle notificazioni, qualificato come aggiuntivo e autonomamente disciplinato, quanto all’aspetto retributivo.
    Detta pronuncia, tuttavia, si riferisce ad un contesto ordinamentale e temporale, nel quale il principio della onnicomprensività retributiva e della contrattualizzazione della disciplina dei compensi spettanti al personale non era ancora completamente attuato.
    In ogni caso, poi, occorre considerare con attenzione anche il quadro mansionario concretamente attribuito, di volta in volta, ai dipendenti addetti al servizio di notificazione. In tale prospettiva, non può essere trascurato che le attività assegnate agli attuali appellanti consistono proprio “nella funzione di notificazione degli atti di pertinenza del comune e nelle altre incombenze spettanti per legge e per regolamento al messo comunale”.
    Non risulta smentita, poi, l’affermazione del comune di Bologna, secondo il quale anche la notificazione degli atti nell’interesse dell’amministrazione finanziaria dello Stato si svolge nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dall’amministrazione.
    Numerose disposizioni succedutesi nel tempo, poi, hanno evidenziato la sussistenza del dovere istituzionale dei messi comunali di effettuare le prescritte attività di notifica anche in relazione agli atti di competenza dell’amministrazione finanziaria (fra le tante: art. 32 del D.p.r. n. 636/1972; art. 60 del D.p.r. n. 600/1973.
    Solo il quadro normativo preesistente al 1979 permetteva il riconoscimento, in favore dei messi comunali, di un compenso aggiuntivo per ogni atto dell'Amministrazione finanziaria notificato. Vi erano, infatti, almeno tre disposizioni che portavano a tale conclusione:
    l'art. 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 83, che riconosceva ai messi comunali un compenso di lire 25 per ogni atto notificato ad istanza dell'Amministrazione finanziaria;
    l'art. 1 della legge 24 febbraio 1971 n. 114, che elevava a lire 50 o a lire 100 il compenso per le dette notifiche);
    l'art. 1 della legge 10 maggio 1976 n. 249, che fissava il compenso in una misura variabile da lire 500 a lire 750, a seconda della classe demografica del comune.
    Successivamente, le tre disposizioni richiamate sono state superate, per abrogazione implicita o esplicita.
    In particolare, l'art. 19, comma 4, del D.p.r. 1 giugno 1979 n. 191 ha espressamente stabilito che “al personale dipendente degli Enti locali di cui all'art. 1 compete esclusivamente la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, dell'indennità di missione e trasferimento, dell'indennità per la funzione di coordinamento di cui all'art. 24, del compenso per servizio ordinario notturno e festivo nonché delle indennità per maneggio valori, per radiazioni ionizzanti e per profilassi antitubercolare da determinare con le modalità di cui al regolamento di attuazione della legge n. 734 del 1973, approvato con D.p.r. n. 146 del 1975, e successive modificazioni, nonché con le modalità previste dalla legge n. 310 del 1953”,
    Mediante tale norma è stata cristallizzato esplicitamente il principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale degli enti locali, con la conseguente abrogazione di tutte le disposizioni, anche di valore legislativo, prevedenti componenti retributive non rientranti nell'elencazione prevista dall'art. 19, comma 4.
    Alla modifica del 1979 sono poi seguiti altri due interventi normativi di rilievo. L'art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1991 n. 202 ha abrogato l'art. 4, comma 1, della legge n. 249 del 1976. L'art. 34 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha previsto una nuova disciplina, ad efficacia retroattiva, dei compensi di notifica, affermando che “a decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della Pubblica amministrazione, al Comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato”.
    In base a tale norma, il compenso per le notificazioni va corrisposto alle amministrazioni comunali e non già ai dipendenti.
    Una ulteriore conferma della correttezza di questa interpretazione, deriva dal tenore dell'art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265, secondo il quale “le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'Amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze”.
    In tale solco si è inserita la interpretazione giurisprudenziale successiva, che sottolinea il rapporto di immedesimazione organica diretta tra Amministrazione finanziaria e singolo messo notificatore.
    In particolare, in sede interpretativa giurisprudenziale si è chiarito che:
    - il diritto dei messi notificatori al compenso per gli atti notificati a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, previsto da specifiche norme di legge, è stato soppresso dall'art. 19 del D.p.r. 1 giugno 1979 n. 191; peraltro la disposizione dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 - concernente il riordino dei compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della Pubblica amministrazione - prevede come unica destinataria l'Amministrazione comunale, con la conseguenza che deve essere esclusa, almeno a livello implicito, qualsiasi volontà legislativa di attribuire un particolare compenso per ogni atto notificato al singolo messo comunale (cfr. T.a.r. Basilicata 13 luglio 2004 n. 725 e T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2001 n. 5415 e 10 maggio 2000 n. 2343);
    In senso analogo, la giurisprudenza ha affermato che, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali, fissato dall'art. 19 D.p.r. 1 giugno 1979 n. 191, ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l' attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall'Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d' ufficio spettanti ai detti dipendenti (cfr. T.a.r. Piemonte, Sez. II, - 25 gennaio 2003 n. 117 e 15 aprile 2000 n. 421);
    Ancora, si è stabilito che, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 600 del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, richieda al Comune di provvedere all'incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra Amministrazione statale ed Ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato ex lege, la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra Amministrazione finanziaria e messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell' Ente territoriale (cfr. T.a.r. Veneto 22 agosto 2002 n. 4508);
    Infatti, deve escludersi che tra i messi comunali e l'Amministrazione richiedente la notifica corra un rapporto diretto (Cass., SS.UU., 6 giugno 1997 n. 5069, Cass. 16 giugno 1998 n. 5987 e T.a.r. Toscana, Sez. I, 14 novembre 1997 n. 527).
    Da ultimo, appare significativa la circostanza che sia intervenuto, in epoca successiva, un nuovo assetto della materia, costituito dall’art. 54 del C.c.n.l. del 14 settembre 2000, secondo il quale i messi notificatori sono stati destinatari del compenso pari al 35% degli introiti per le notifiche.
    Tale evenienza conferma come sia indispensabile, per il riconoscimento della pretesa indennità in favore del personale dipendente, una norma specifica che lo consenta.
    È appena il caso di osservare che le recenti decisioni della IV Sezione (19 febbraio 2007, n. 850 e 14 febbraio 2006, n. 604), citate dagli appellanti, non alterano la conclusione raggiunta, perché esse si limitano ad affermare la persistente vigenza dell’obbligo dell’amministrazione finanziaria di corrispondere ai comuni un compenso per l’effettuazione delle notifiche, senza prendere alcuna esplicita posizione sulla fondatezza della pretesa economica fatta valere dai dipendenti.
    Al riguardo, è necessario chiarire che, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, le somme liquidate dall’amministrazione finanziaria non sono incassate dal comune di Bologna “senza titolo”. Infatti, dette somme sono destinate a compensare, almeno in parte, il servizio erogato dall’ente locale a vantaggio dell’amministrazione statale.
    Ma ciò non significa affatto che si tratti di somme destinate alla retribuzione dei singoli messi comunali.
    In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
    Le spese possono essere compensate, considerando la complessità delle questioni giuridiche trattate.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello, compensando le spese.


     
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  7. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (calmo @ 18/12/2008, 14:11)
    Conviene non divulgare l'esito della Sentenza poichè ci troveremo un giorno a notificare senza avere il giusto riconoscimento in termini di Euriiiiiiiii.

    Nossignore! Nella sentenza invece appare chiaro che possiamo averli quegli euriiiiii solo che dobbiamo dare loro un altro nome! Non ci spettano di diritto, è vero! Ma resta facoltà dell'amministrazione farceli avere come "incentivazione alla produttività".
    Non è scritto tra le righe, è palese dove richiama l'art.54!
    Leggete bene ragazzi e...più importante... fate leggere bene alla controparte!
    Alex da Sommacampagna
     
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  8. calmo
     
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    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 18/12/2008, 14:42)
    CITAZIONE (calmo @ 18/12/2008, 14:11)
    Conviene non divulgare l'esito della Sentenza poichè ci troveremo un giorno a notificare senza avere il giusto riconoscimento in termini di Euriiiiiiiii.

    Nossignore! Nella sentenza invece appare chiaro che possiamo averli quegli euriiiiii solo che dobbiamo dare loro un altro nome! Non ci spettano di diritto, è vero! Ma resta facoltà dell'amministrazione farceli avere come "incentivazione alla produttività".
    Non è scritto tra le righe, è palese dove richiama l'art.54!
    Leggete bene ragazzi e...più importante... fate leggere bene alla controparte!
    Alex da Sommacampagna

    Il diritto è sacrosanto,l'errore sta nel formulare la richiesta.
    Con Delibera di Giunta Comunale la Mia Amministrazione ha deliberato di assegnare/erogare ad ogni Messo Comunale la somma del 30% del compenso diritto di Notifica per ogni atto notificato.Credo che i colleghi di Bologna hanno fatto richiesta alla loro Amministrazione del pagamento del compenso notifiche senza averne titolo e mi spiego meglio:perchè hanno fatto ricorso contro l'Amministrazione?
    Forse il Comune non ha mai deliberato il compenso spettante ai messi per gli atti notificati per conto di altre Amministrazioni.
    Deduco questo perchè ho ricevuto tantissime telefonate di colleghi di altri Comuni che avevano letto sul nostro sito Comunale delle determinazioni di pagamento dei compensi spettanti ai messi per le notifiche effettuate.
    Il risultato è stato che nessuna Amministrazione aveva autorizzato con specifica Delibera la percentuale o il compenso spettante ai Messi per le notificazioni.
    Un saluto da Salvatore.
     
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  9. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 18/12/2008, 14:42)
    CITAZIONE (calmo @ 18/12/2008, 14:11)
    Conviene non divulgare l'esito della Sentenza poichè ci troveremo un giorno a notificare senza avere il giusto riconoscimento in termini di Euriiiiiiiii.

    Nossignore! Nella sentenza invece appare chiaro che possiamo averli quegli euriiiiii solo che dobbiamo dare loro un altro nome! Non ci spettano di diritto, è vero! Ma resta facoltà dell'amministrazione farceli avere come "incentivazione alla produttività".
    Non è scritto tra le righe, è palese dove richiama l'art.54!
    Leggete bene ragazzi e...più importante... fate leggere bene alla controparte!
    Alex da Sommacampagna

    Approvo quanto detto da Alex anche perchè la sentenza del Consiglio di Stato si riferisce a situazioni precedenti alla entrata in vigore del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 (code contrattuali) e precisamente all'art. 54 del medesimo accordo che riporto qui di seguito:


    MESSI NOTIFICATORI (Art. 54)


    E’ affidata agli enti la possibilità di verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni di bilancio per poter destinare, ai messi notificatori, una quota dei compensi incamerati per la notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria, previa assegnazione alle risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.

    La decisione definitiva in materia è evidentemente rimessa all’autonomo apprezzamento di ogni ente che può decidere se avvalersi della facoltà prevista dal CCNL e, in caso positivo, determinare la quota da destinare agli incentivi.

    Una volta che la somma, come sopra definita, confluisce nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa decentrata stabilire le modalità e i criteri di utilizzazione nei confronti dei messi notificatori.




    Prima di gridare "al lupo, al lupo!!!" le sentenze vanno lette integralmente e per questo invito tutti a leggere il punto n. 23 (nella parte denominata DIRITTO) della decisione di che trattasi scaricabile in versione PDF cliccando qui.
     
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  10. lucamade
     
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    Quesito
    Buongiorno vorrei porre alla vostra attenzione un quesito per il pagamento di notifiche tributarie (accertamento ici anno 2007
    Io sottoscritto A.M. sono dipendente di un piccolo Comune della Sardegna con la qualifica di messo comunale e protocollo ed ivi facente parte del Settore Amministrativo.
    A Ottobre ho partecipato ad un corso per messi notificatori della durata di 2 giorni e con esame finale dove sono risultato idoneo.
    A Novembre il Responsabile del Servizio Finanziario mi ha nominato messo notificatore per gli accertamenti ICI anno 2007.
    Ecco il quesito:
    Il c.p.c. al comma 159 dice che i messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti del Comune stesso dove ha affidato la liquidazione, nonché tra soggetti esterni che per qualifica professionale forniscono idonea garanzia.previo apposito corso.
    Dunque leggendo la normativa si potrebbe figurare che nominando un dipendente esterno quest’ultimo dovrebbe essere retribuito.
    Io ho accettato la nomina significando che le notifiche le avrei fatte fuori dagli orari di servizio, cioè i pomeriggi ed i sabati richiedendo una retribuzione lorda di Euro 5,80 a notifica, facio presente che i diritti di notifica sono pagati dal contribuente e che in questo caso l’Amministrazione Comunale non vi mette niente di suo.
    Mi spettano i pagamenti delle notifiche?
    In effetti nominando un componente esterno quest’ultimo dovrebbe essere retribuito e di conseguenza io che sto facendo le notifiche fuori dagli orari di servizio posso risultare come soggetto esterno.
    In attesa di una risposta le invio distinti saluti e complimenti per il sito.

     
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    Per quel che riguarda il dipendente esterno, l'art. 1, comma 159 della legge 296/2006:

    I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi...........

    Si fa riferimento al messo notificatore della concessionaria con cui il comune ha eventualmente convenzione, che quindi sarà dipendente e retribuito dalla stessa, sul fatto che la sua nomina debba essere effettuata dal dirigente dell'ufficio tributi del comune per cui la concessionaria svolge l'attività di riscossione, ho qualche dubbio, se n'era già parlato recentemente in questa discussione: https://ilmessonotificatore.forumfree.it/?t=64009510

    In quanto alla retribuzione per ogni notifica di avviso ICI, a me sono stati riconosciuti € 2,50 con determinazione del dirigente dell'ufficio tributi, figurando un risparmio rispetto alla notifica postale, anzi addirittura un guadagno, poichè al contribuente vengono addebitati € 5,88 di spese di notifica. Non sto a sindacare come hanno determinato questi € 5,88, che dovrebbe essere il compenso dovuto ai comuni esterni per la notifica tramite messo comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge 265/1999.
    Nella determinazione viene evidenziato solo il risparmio/guadagno, mentre ci sarebbe da specificare che gli avvisi fuori comune vengono notificati direttamente dall'ufficio tributi a mezzo posta nella forma degli atti giudiziari ritenuta più certa rispetto alla possibilità di notifica tramite semplice raccomandata A.R., che però è molto più costosa, da un minimo di € 7,70 (usano buste formato A4) in sù, dipende dal peso, più l'eventuale costo per la CAD o la CAN.

    Credo che se hai ottenuto € 5,80 per atto, sia già un buon compenso, è vero che questo viene ricaricato al contribuente (che non ne è certo felice) e non sul comune, ma non so se ci siano colleghi che hanno ottenuto di più.

    Ciao, e evviva la Sardegna ci vengo in ferie quasi tutti gli anni!!
     
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  12. Francesco7499
     
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    salve a tutti
    tornado sul discorso del pagamento dei diritti di notifica ho avviato la procedura per il riconoscimento di un premio di produttività, alchè leggendo il contratto decentrato, il responsabile RSu mi ha detto chetale contratto non prevede tale premio o incemtivo e che bisognerebbe modificarlo e riapprovarlo. La mia domanda è questa, secondo Voi per il riconoscimento di un premio di produttività è necessario che sia previsto il caso specifico nel contratto decentrato? in caso positivo, avete un contratto decentrato che lo preveda da postami? grazie a tutti e buon anno
     
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  13. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (Francesco7499 @ 4/1/2013, 09:34) 
    salve a tutti
    tornado sul discorso del pagamento dei diritti di notifica ho avviato la procedura per il riconoscimento di un premio di produttività, alchè leggendo il contratto decentrato, il responsabile RSu mi ha detto chetale contratto non prevede tale premio o incemtivo e che bisognerebbe modificarlo e riapprovarlo. La mia domanda è questa, secondo Voi per il riconoscimento di un premio di produttività è necessario che sia previsto il caso specifico nel contratto decentrato? in caso positivo, avete un contratto decentrato che lo preveda da postami? grazie a tutti e buon anno

    Art.17 CCNL del 01/04/1999; art.36, comma 1 del CCNL 2004 <_< dai questi riferimenti al tuo RSU e potrebbe comunque andarsi a vedere il testo unico dei CCNL in particolare quanto scritto alla lettera i) del 2°comma dell'art.123! :wacko: Il vero problema è che ti "potrebbero" essere dati anche € 300 annui :) ma si dovrebbero togliere dal calderone dove sta la produttività generale di tutti i tuoi colleghi :angry: :angry: :angry: ... costoro sarebbero d'accordo?

    Quanto invece previsto dall'art.54 CCNL del 14/09/2000 (anche art. 148 del testo unico dei CCNL) è che nel calderone la quota dei diritti di notifica che ti verrebbe data non andrebbe tolta a nessuno perchè integrata pari-pari nel fondo dell'art.15 del CCNL del 01/04/1999 traendola dal TOT che tu fai incamerare al tuo comune notificando atti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato; quei soldi non potrebbe comunque prenderli nessun altro tuo collega che non sia un notificatore! Perciò se non te li vogliono dare non è perchè non possono ma perchè NON VOGLIONO e preferiscono tenerseli per gli usi che i tuoi amministratori ritengono più opportuni.

    Il contratto decentrato è un documento complesso che si stipula in occasione della Delegazione Trattante dove la parte pubblica (l'amministrazione) si confronta con la RSU e, assieme, tra le altre cose, vista la tua domanda dove chiedi la quota dei diritti di notifica (vediti nei post precedenti la modalità) e dove citi i riferimenti normativi che ti ho comunicato, possono anche considerare un incentivo alla produttività destinato ai notificatori; quindi non è che un contratto decentrato sia uguale per tutti i comuni (altrimenti non sarebbe, appunto, decentrato :P ) ma va costruito caso per caso, modificato anno per anno, a seconda quanto venga ritenuto opportuno e fattibile in occasione della Delegazione Trattante, situazione che si verifica almeno annualmente.

    Se la richiesta è stata correttamente presentata ti dovrà essere comunque data una risposta (in genere la firma il Segretario Comunale / Direttore generale), anche se negativa, dove vanno scritte le motivazioni per cui non sarebbe stata accettata.


    bye
    Alex da Sommacampagna
     
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12 replies since 17/12/2008, 14:31   5596 views
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