Il Messo Notificatore

Posts written by cri56789

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    Notifica a società CESSATA di sanzione emessa da Ispettorato Lavoro per NON aver denunciato all'INAIL la cessazione

    Come procedere, visto che la società è cessata? Grazie
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 10/1/2024, 10:23) 
    CITAZIONE (cri56789 @ 2/1/2024, 10:56) 
    Grazie, ma se l'INPS ci chiede espressamente di notificare ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973?
    Notifichiamo ai sensi di quell'articolo e poi, per scrupolo, teniamo l'atto in deposito 20 giorni prima di restituire la relata così sulla stessa possiamo scrivere...

    Come da richiesta, trattandosi di persona irreperibile, come da ricerche... l'atto è stao notificato ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e la notifica si è perfezionata dopo OTTO giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito.
    Poiché però esistono due diversi correnti di pensiero sull'applicabilità dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e l'articolo 143 cpc (per gli avvisi INPS), l'atto è rimasto depositato per oltre 20 giorni e pertanto la notifica si è perfezionata anche ai sensi dell'articolo 143 cpc.


    Potrebbe andare? Grazie

    Siccome è il Messo che esegue la notificazione ad avere la piena responsabilità di come è stata eseguita la notifica, questa responsabilità va assunta. Quindi non ci possono essere due correnti di pensiero in un unico Messo. :unsure:
    Voglio dire che siamo daccordo sul fatto che le disposizioni siano scritte male ma poi le dobbiamo interpretare e l'insieme di disposizione einterpretazione fa la norma.
    Per quanto mi riguarda, io interpreto la disposizione in coformità ai suggerimenti di ANNA e considero gli atti INPS come amministrativi. Evidentemente INPS interpreta la disposizione in modo diverso, se continua a chiedere la notificazione come se i suoi atti fossero atti tributari...
    Allo stesso modo ci può essere un collega che interpreta la disposizione come fa INPS e farà la notificazione degli atti inps usando le modalità degli atti tributari.

    Sta a te scegliere. Ma o uno o l'altro modo.
    Come già detto prima io contitnuerò a trattare gli atti inps come atti amministrativi quindi per irreperibilità assoluta userò la'rt. 143 cpc
    ciao ciao :woot:

    Si, ma se la fai ai sensi di entrambe le norme... non rischi

    E poi se leggi qui...

    https://ilmessonotificatore.forumfree.it/?t=80044911

    Attenzione che per i tribunali che si sono espressi finora gli avvisi di addebito sono da notificare con la medesima modalità di notifica delle cartelle esattoriali. Quindi non 143 cpc.
    Una a caso: http://www.studiobugamelli.it/files/inps/T...cembre-2014.pdf
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    Scusate, mi spiegate questa parte?

    ... il preventivo obbligo dell’Amministrazione finanziaria, in quanto notificante, di porre in essere tutte le ricerche necessarie, in relazione alla prima notifica non andata a buon fine, per verificare se il destinatario si sia trasferito in luogo ignoto. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 60, lettera e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017; da ultimo Cass. n. 33626 del 15/11/2022).

    E se il messo accertasse, assumento informazioni, che si è trasferito nel Comune vicino?

    CITAZIONE (lgabelli@alice.it @ 3/1/2024, 08:58) 
    Io non scriverei un romanzo!! basta che riporti che da ricerche effettuate lo stesso di fatto si è reso irreperibile. Da alcune informazioni raccolte in loco probabilmente è emigrato all'estero. saluti

    Si, ma più scrivo e più sono inattaccabile... ovviamente sto a perdere tempo solamente se ci sono importi alti così da tutelarmi ed essere inattaccabile per risarcimenti...

    Qui scriverei, non nella relata ma nella lettera con cui la trasmetto..


    Qualora codesto Ente lo ritenesse opportuno, potrà effettuare ulteriori ricerche utilizzando informazioni eventualmente in suo possesso, ma non in possesso dello scrivente (ad esempio l'ultimo domicilio indicato nel certificato di malattia, l'indirizzo lasciato all'istituto di credito dove eventualmente viene accreditata la pensione, etc...)
    Qualora questo Ente lo ritenesse opportuno potrà altresì effettuare ulteriori ricerche all’ufficio consolare per verificare se il sig. .... sia rientrato nel paese d'origine (vedasi sul punto: Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 6737/2002, che prevede che il notificante - e non il notificatore / messo - che vuole notificare un atto ad una persona che si è trasferita all’estero - e qui non è escluso - ha l’onere di effettuare ulteriori ricerche all’ufficio consolare per conoscere la nuova residenza del destinatario)
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    Si è anche sottolineato, inoltre, quanto alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, che – in assenza
    di una specifica prescrizione delle attività che debbono esattamente essere compiute, delle espressioni verbali nonché del contesto
    documentale in cui deve essere espresso il risultato di tali ricerche – il requisito imprescindibile è costituito, ferma la libertà di forme
    della ricerca, dal fatto che deve emergere con chiarezza che le ricerche siano state effettuate, sono attribuibili al messo notificatore e sono riferibili alla notifica in esame (Cass. n. 20425 del 28/09/2007; Cass. n. 2877 del 07/02/2018).

    9.Nel caso di notificazione all’estero i suddetti principi possono e debbono trovare un necessario adeguamento posto che permane comunque in capo al notificante, a cui resta riferibile l’operato del primo - perché questo esito possa assumere rilievo per le ulteriori scansioni procedurali - il compimento delle attività e ricerche idonee, secondo criteri di ordinaria diligenza, a fornire sostanza alla irreperibilità del destinatario.
    È evidente, allora, che l’esistenza di un pregresso indirizzo registrato all’AIRE, in uno con la mancanza di una nuova registrazione presso il Comune già di appartenenza, generava la necessità di verificare se il contribuente avesse pur sempre una residenza estera, verifica da operare presso gli Uffici consolari.


    11. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «in caso di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la sua residenza all’estero e sia iscritto all’AIRE, la successiva scomparsa del suo nominativo dai registri AIRE, non accompagnata da una corrispondente nuova registrazione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all’Amministrazione finanziaria, ove la notifica all’originario indirizzo registrato all’AIRE non sia andata a buon fine, l’effettuazione delle opportune ricerche e, in particolare, l’assunzione di informazioni presso gli Uffici consolari per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero prima di procedere alla notificazione ai sensi dell’articolo 60, primo comma, lettera e), d.P.R. n. 600 del 1973»( v. anche Cass.n. 13753 del 18.05.2023).

    Quindi le verifiche presso il consolato spettano NON al messo ma a chi richiede la notifica, giusto?
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    OK, ma davanti a una richiesta... meglio tutelarsi facendo entrambe a mio avviso....

    Grazie, ma se l'INPS ci chiede espressamente di notificare ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973?
    Notifichiamo ai sensi di quell'articolo e poi, per scrupolo, teniamo l'atto in deposito 20 giorni prima di restituire la relata così sulla stessa possiamo scrivere...

    Come da richiesta, trattandosi di persona irreperibile, come da ricerche... l'atto è stao notificato ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e la notifica si è perfezionata dopo OTTO giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito.
    Poiché però esistono due diversi correnti di pensiero sull'applicabilità dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e l'articolo 143 cpc (per gli avvisi INPS), l'atto è rimasto depositato per oltre 20 giorni e pertanto la notifica si è perfezionata anche ai sensi dell'articolo 143 cpc.
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    Grazie, quindi non è il Messo a dover scrivere al Consolato, ma l'Ente che chiede la notifica? Grazie

    Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, chi vuole notificare un atto ad una persona che si è trasferita all’estero ha
    l’onere di compiere tutte le ricerche necessarie per conoscere la nuova residenza del destinatario. Il difetto di risultanze anagrafiche, anche se imputabile all’inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima il notificante a ricorrere alla disciplina dell’articolo 143 C.P.C. Si può fare ricorso a questa norma solo dopo l’esito negativo di ulteriori ricerche all’ufficio consolare.
    Quest’ultimo costituisce non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo, dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero, perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta di registri dell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative, derivanti dall’inerzia del destinatario della notificazione.



    Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 6737/2002

    www.assonime.it/sezioni/GDI/Documents/Cass.33469-23.pdf

    Occorre tuttavia interrogarsi sulla configurabilità, e in quali termini, di oneri di diligenza in capo all’Amministrazione finanziaria ai fini
    della sufficienza del mero esito negativo della prima notifica.
    In particolare, se l’esito negativo debba essere accompagnato (o seguito), prima di procedere ai sensi dell’articolo 60, primo comma,
    lett. e), dall’assunzione di informazioni, in ispecie presso il Consolato, onde verificare se risultasse comunque l’esistenza di un nuovo indirizzo estero. le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6737 del 10/05/2002, hanno affermato che «Sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso,
    ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso
    alle formalità di notificazione di cui all'articolo 143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche
    eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta». La fattispecie, in tal senso, è omogenea a quella qui in esame: la circostanza che le modalità di notifica in caso di irreperibilità assoluta siano autonomamente disciplinate in materia
    tributaria non toglie importanza alla necessità di valutare – anche in questo ambito – quali siano le condizioni e i criteri di diligenza che debbono presiedere alla sufficienza dell’esito negativo della notifica non andata a buon fine, che costituisce il presupposto per l’attivazione della notifica in caso di irreperibilità assoluta.
    (...)
    La coerenza di questa conclusione emerge, d’altra parte, dal complesso delle disposizioni in questione che paiono orientate verso la prospettiva di “raggiungere” il contribuente all’estero attivando le possibili vie esperibili, lasciando il ricorso alla notifica presso la casa comunale solo quando esse
    abbiano dato esito negativo.
    La stessa previsione della seconda parte del quarto comma dell’articolo 60 cit., infatti, evidenzia che, pur in mancanza di un indirizzo registrato all’AIRE, occorre tenere presente le eventuali indicazioni che siano state comunque fornite Corte di Cassazione - copia non ufficiale dal contribuente. Negli stessi termini si caratterizza l’indicazione – disegnata come “facoltà” – del contribuente di un domicilio eletto all’estero di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e-bis).

    8.Sintetizzando il ragionamento ne deriva: a) la previsione di oneri di comunicazione all’Agenzia delle entrate sulle variazioni ex articolo 60, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dunque, integra sicuramente un adempimento e, al contempo, un profilo di diligenza a carico del contribuente, la cui inosservanza è suscettibile di dare corso alla procedura ex articolo 60, primo comma, lettera e), cit.; b) siffatto onere, tuttavia, non elide il preventivo obbligo dell’Amministrazione finanziaria, in quanto notificante, di porre in essere tutte le ricerche necessarie, in relazione alla prima notifica non andata a buon fine, per verificare se il destinatario si sia trasferito in luogo ignoto. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 60, lettera e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017; da ultimo Cass. n. 33626 del 15/11/2022).

    Edited by cri56789 - 3/1/2024, 21:59
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    Quindi dovrei scrivere io all'Ambasciata?

    Oppure quando restituisco l'atto all'INPS, scrivo che ho effettuato la notifica dopo ricerche presso il palazzo dove abitava e chiedendo ai vicini e scrivo

    Qualora codesto Ente lo ritenesse opportuno, potrà effettuare ricerche utilizzando informazioni eventualmente in suo possesso, ma non in possesso dello scrivente (ad esempio l'ultimo domicilio indicato nel certificato di malattia, l'indirizzo lasciato all'istituto di credito dove eventualmente viene accreditata la pensione, etc...).
    Qualora questo Ente lo ritenesse opportuno potrà altresì effettuare ulteriori ricerche all’ufficio consolare per verificare se il sig. .... sia rientrato nel paese d'origine.



    Io scriverei:

    Si precisa che il destinatario sig. ... risulta essere stato cancellato per irreperibilità dal ... e che da ricerche effettuate, come risulta da allegata documentazione datata .... (Allegati I e II), lo stesso risultava ancora irreperibile (dopo la cancellazione per irreperibilità effettuata da questo Comune NON risulta una ricomparsa in altro Ente).



    Si precisa altresì di aver cercato di avere informazioni utili (su dove il destinatario possa essersi trasferito) da più persone attualmente residenti in via .... n... , luogo dell'ultima residenza del sig. ..., (si tratta di un piccolo condominio; comunque, da quanto riferito da più fonti, non c'è un amministratore e in effetti non è esposta nessuna targa).
    Si sono altresì richieste informazioni anche ad alcune persone che abitano nei pressi del condominio in via ... n.

    Tuttavia nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo.


    Non si è a conoscenza di altre persone che possano avere informazioni su dove lo stesso si sia trasferito. Non risulta che nel Comune ci siano suoi familiari e non si conosce il luogo di lavoro dello stesso.

    Qualora codesto Ente lo ritenesse opportuno, potrà effettuare ricerche utilizzando informazioni eventualmente in suo possesso, ma non in possesso dello scrivente (ad esempio l'ultimo domicilio indicato nel certificato di malattia, l'indirizzo lasciato all'istituto di credito dove eventualmente viene accreditata la pensione, etc...)
    Qualora questo Ente lo ritenesse opportuno potrà altresì effettuare ulteriori ricerche all’ufficio consolare per verificare se il sig. .... sia rientrato nel paese d'origine.
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    Grazie, ma se la persona è straniera e quindi potrebbe essere tornata all'estero, è necessario scrivere al consolato per avere informazioni?

    Leggo:

    Rientrano nel così delineato concetto di normale diligenza l’esperimento di rituali ricerche anagrafiche, il compimento di indagini presso il portiere dello stabile di originaria residenza, il tentativo di notifica presso la madre del notificando, mentre è esclusa la ricerca telefonica, previa consultazione dell’apposito elenco.
    Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, chi vuole notificare un atto ad una persona che si è trasferita all’estero ha l’onere di compiere tutte le ricerche necessarie per conoscere la nuova residenza del destinatario. Il difetto di risultanze anagrafiche, anche se imputabile all’inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima il notificante a ricorrere alla disciplina dell’articolo 143 C.P.C. Si può fare ricorso a questa norma solo dopo l’esito negativo di ulteriori ricerche all’ufficio consolare.
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    E contestualmente fai segnalazione all'Ufficio Anagrafe
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 5/9/2023, 15:17) 
    Ciao Rita,
    gli avvisi INPS sono Atti Amministrativi quindi il DPR 600/1973 non c'entra.
    Tante volte abbiamo detto questa cosa. Se ora INPS ha smesso di chiedere la notifica ex DPR 600/1973 è una cosa positiva. :]

    In caso di irreperibilità assoluta è corretto usare l'art 143 cpc ma non pubblicare niente all'albo pretorio.
    La necessità di pubblicazione non c'è più dal 2003, quando il d.lgs 196/2003 soppresse le parole del primo comma dell'art 143 che prevedevano la pubblicazione.

    Addiritttura se fai pubblicazione rischi sanzione dal Garante protezione dati.
    ciao
    :woot:

    Grazie, ma se l'INPS ci chiede espressamente di notificare ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973?
    Notifichiamo ai sensi di quell'articolo e poi, per scrupolo, teniamo l'atto in deposito 20 giorni prima di restituire la relata così sulla stessa possiamo scrivere...

    Come da richiesta, trattandosi di persona irreperibile, come da ricerche... l'atto è stao notificato ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e la notifica si è perfezionata dopo OTTO giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito.
    Poiché però esistono due diversi correnti di pensiero sull'applicabilità dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e l'articolo 143 cpc (per gli avvisi INPS), l'atto è rimasto depositato per oltre 20 giorni e pertanto la notifica si è perfezionata anche ai sensi dell'articolo 143 cpc.


    Potrebbe andare? Grazie
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    Buona giornata,

    in caso di irreperibilità del soggetto destinatario della notifica, il messo notificatore non può attivare la procedura per irreperibilità assoluta se prima non ha proceduto a effettuare ulteriori ricerche all'interno del medesimo Comune.

    E' pervenuta richiesta di un atto che ritiene pagamento di una somma pari a circa 15.000 euro e pertanto vorrei procedere scrupolosamente.


    Il destinatario è una persona extraUE cancellata per irreperibilità già da sei anni e da controlli effettuarti, NON è ricomparsa iscrivendosi in altro Comune ma risulta tuttora irreperibile.

    Dopo aver proceduto al deposito, cosa scrivereste nella relata per essere inattaccabili?

    Basterebbe una dicitura simile a questa?

    Ho tentato di acquisire notizie relative al medesimo chiedendo a numerosi condomini (persone che abitano nel palazzo dove un tempo aveva la residenza il destinatario) e ad alcune persone che abitano nei pressi del condominio, per poterlo rintracciare nel Comune.
    Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo.
    Il destinatario abitava in piccolo condominio privo di portiere e, da quanto riferitomi da più fonti, NON c'è un amministratore di condominio.



    A vostro avviso può bastare?

    O devo indicare il nominativo dei condomini a cui ho chiesto?

    E magari lasciare un avviso scritto nella buca delle lettere di tutti i condomini invitando chi avesse informazioni su dove possa abitare ora il sig. ... a contattare gli Uffici comunali entro una determinata data (e attestare questo nella relata)?
    Grazie
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    Perché 143?

    L'INPS chiede, in caso di irreperibilità, di notificare ai sensi del DPR 600/1973

    Grazie

    Quindi, verificato che la persona è stata cancellata per irreperibilità e NON è più comparsa...

    - Procedo a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata (cosa scrivereste? Che si è chiesto ai condomini dove era residente PRIMA della cancellazione ma nessuno ha saputo fornire informazioni? Altro? Grazie)

    - Pubblico avviso di deposito al'albo pretorio per 8 giorni

    - Allo scadere compilo relata di notifica ai sensi del DPR 600/1973

    E' corretto? Grazie mille

    Una relata tipo questa potrebbe andare o è necessario specificare quali ricerche sono state fatte? Grazie mille


    R E L A T A D I N O T I F I C A
    Come da richiesta specifica in atti di questo Ufficio, l’anno ……..…………. il giorno ………………. del mese di
    ……………..………… in ……………………., io sottoscritto Messo del Comune di ……………………., rilevata
    l’irreperibilità di ………………………………………………………………………….. ed essendo risultate vane le ricerche
    eseguite in loco e presso l’Ufficio Anagrafe per individuare l’effettiva residenza
    , dimora, domicilio del
    destinatario su indicato, ho effettuato la notifica del presente atto ai sensi dell’articolo 60 comma i lettera e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 mediante deposito dell’atto nella Casa Comunale di ……………………. il giorno …………………....., in busta che ho provveduto a sigillare e sulla quale ho trascritto il cronologico della notificazione n. ………….…., nome e cognome del destinatario e senza altri
    segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

    Nella stessa data è stato pubblicato avviso di deposito all'albo pretorio on line del Comune, come da allegata documentazione.

    La notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione

    Fatto, letto e sottoscritto

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    Può andare? Grazie

    E' necessario specificare le ricerche fatte come qui sotto? Grazie

    Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso (in caso di persona fisica)
    Luogo, indirizzo: Città…via….n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica ma
    il destinatario risulta trasferito per ignota dimora - All’indirizzo di via ….. ho rinvenuto la famiglia
    Rizzo, dichiaratasi estranea al destinatario. Ho tentato di acquisire notizie relative al medesimo
    dal portiere, dai vicini di casa/dai familiari/dai conoscenti/da altri soggetti10 (indicare di quali
    soggetti si tratti) per poterlo rintracciare nel Comune. Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito
    informazioni utili per reperirlo.
    Ho richiesto debita verifica anagrafica Firma: Giulio Rossi (num.
    identificativo ….).
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    Buongiorno,
    potreste per favore fornirmi modulistica per quanto in oggetto? Grazie mille
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    L'atto lo puoi consegnare DOVUNQUE al destinatario... se invece lo consegni a familiare lo devi fare presso il luogo di residenza

    Se la persona acconsente a recarsi presso il Municipio... non ci vedo nessun problema
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    Pubblicazione atti all'albo pretorio richiesta da privati - Il Comune è obbligata a farlo? Può essere stabilito un rimborso, soltanto per le richieste dei privati? Grazie mille
141 replies since 5/5/2019
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