Il Messo Notificatore

Posts written by ochj7

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    Buongiorno colleghi, mi è arrivata una richiesta di notifica a mezzo PEC e avrei bisogno di un vostro parere.
    La polizia locale del comune di xxxxxx VE, ha inviato a mezzo posta raccomandata un atto (C.d.S.) per la notifica al comune di kkkkkkk MI.
    Il comune di kkkkkkk MI, ha girato la richiesta di notifica al mio comune (comune di ooooo RO) per emigazione, ma l'ha trasmessa per PEC senza attestazione di conformità.
    Cosa mi consigliate di fare? Premetto che ho già contattato telefonicamente entrambi i comuni 10 gioni fa, la polizia locale di xxxxxx VE non risponde e il comune di kkkkkkk MI, continuano a dirmi che mi avrebbero fatto richiamare dal responsabile, ma sono tutt'ora in attesa di risposta.
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    Meglio tardi che mai :D buon lavoro ;)
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    Buongiorno colleghi, oggi mi è arrivata una comunicazione da Poste Italiane sulla nuova modulistica da adottare per le notifiche. Qualcuno percaso ha già avuto modo di vedere la nuova modulistica? Allego la comunicazione :huh:
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    CURSOR TV GRAZIE della conferma ;)

    Edited by cursorTV - 24/2/2017, 17:07
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    Modello di relazione di notifica a mezzo pec di atto cartaceo

    Io sottoscritto Messo Comunale del Comune di ______________ai sensi del’art. 149 bis del c.p.c, notifico l’allegato atto, n.________ di protocollo informatico del________ registro cronologico notifiche n.___________ a _____________________, residente/con sede in _____________________, Via _____________________ n. _______, mediante invio di copia immagine del documento analogico conservato agli atti di questo ufficio, all’indirizzo di posta elettronica certificata _____________________ estratto dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC/ANPR).

    Documento firmato digitalmente
    Il Messo Comunale/Notificatore
    Xxxxxxx yyyyyyy
    Chiedo un consiglio. A Vs. parere questa relata può andare bene? o è meglio inserire una attestazione di conformità ?
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    ANCHE a mio parere è si, e in passato qualche autentificazione l'ho già fatta. Ma a parere del mio attuale dirigente questo compito spetta ai dipenti del PRA. Inquanto a suo dire, non avrebbe senso aver dato questa incombenza al PRA, se la stessa può essere assalta da un dipendente comunale. Grazie per la sollecita risposta.
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    Buongiorno, riprendo questa discussione per chiedere cortesemente un Vs. parere. L'attribuzione di delega all'autentificazione di firme a domicilio ai sensi dell'art. 4 del D.P.R: 28/12/2000, n. 445, secondo voi è valida anche nel caso di vendita di beni mobili (auto)?
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    telefono a lui e mi dice che essendo a letto con un forte mal di testa manda sua moglie a ritirarlo

    In questi casi, io chiedo che chi viene a ritirare la notifica in ufficio, sia munito di delega e copia del documento di identità del destinatario dell'atto. ;)
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    Buon giorno cursorTV, innanzitutto grazie per la sempre presente disponibilità/collaborazione.
    In questi giorni ho cercato di documentarmi il più possibile, ho letto di tutto, articoli, sentenze, circolari, ecc. ecc. e condivido pienamente tutto quello che hai detto.

    Fino ad oggi l'ufficio tributi non mi aveva mai chiesto di notificare gli acc. ICI/IMU, anche perchè fanno parte di un proggetto e quindi preferiscono farle loro le notifiche, e sono tante, veramente tante, perchè questa è una zona particolare con una situazione un pò anomala.

    Quello che non mi torna e che mi fa arrabbiare, è il fatto che non capisco perchè questa notifica vogliono a tutti i costi che sia io a farla!

    Avvalendosi dell'articolo di stampa riportato:

    Ne consegue che l'ente locale che intende avvalersi della PEC per la notifica degli atti tributari sostanziali dovrà necessariamente avvalersi dei propri messi notificatori, tenuti a certificare l'eseguita notificazione mediante la redazione della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del c.p.c.


    E' diventato un enigma!

    Edited by ochj7 - 13/10/2016, 15:44
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    Grazie per le tempestive risposte, buon lavoro a tutti.
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    CITAZIONE (cursorTV @ 29/9/2016, 22:10) 
    CITAZIONE (LucaMonte @ 29/9/2016, 16:38) 
    Lo possono e lo devono fare loro! :blink:

    Confermo, ma credo che comunque sarebbe da valutare se è il caso di procedere in tal senso, in quanto una recente sentenza della C.T.P. di Milano ha annullato la notifica di un avviso di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Dogane tramite PEC, precisando che poichè non ci sono norme che prevedono la possibilità di eseguire la notifica telematica per tali atti la notificazione è stata ritenuta addirittura inesistente.

    Sono esattamente le risposte che ho dato io ai colleghi dei trubuti e loro mi hanno trasmesso un articolo del Sole 24 Ore :o:


    DETTAGLIO RASSEGNA STAMPA

    Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa - 02/09/2016

    Sì alla notifica Pec per gli atti tributari sostanziali




    La notifica degli atti tributari sostanziali a mezzo Pec è forma legale di notificazione poiché espressamente prevista dalla legge. In particolare, il combinato disposto di cui all'articolo 48, comma 2, del Dlgs 82/2005 e articolo149-bis del Cpc, legittima gli enti locali alla notifica a mezzo posta elettronica certificata.
    La disposizione codicistica richiede, però, l'intervento dell'agente notificatore: il comma 2 dell'articolo 149–bis del Cpc dispone, infatti, che «l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
    Ne consegue che l'ente locale che intende avvalersi della pec per la notifica degli atti tributari sostanziali dovrà necessariamente avvalersi dei propri messi notificatori, tenuti a certificare l'eseguita notificazione mediante la redazione della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Cpc.
    La relazione deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 148, comma 2, del Cpc, ovvero la persona cui la notifica è destinata e le sue qualità, mentre il luogo della consegna è sostituito con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è inviato.
    Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono, poi, allegate le ricevute di invio e di consegna previste dall'articolo 149-bis e dalle disposizioni regolamentari (Dm 44/2011) concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
    Eseguita la notificazione, il messo notificatore restituisce al richiedente l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione.
    Perfezionamento e prova della notifica Pec
    La disposizione codicistica considera perfezionata la notifica, per il notificante, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (articolo 149-bis, comma 3, del Cpc) a prescindere, quindi, dalla circostanza che il destinatario decida o meno di prendere visione dell'atto a lui inviato.
    Anche in questo caso, quindi, la notificazione, in quanto procedimento tipico, persegue la conoscenza legale (e non quella effettiva) dell'atto, così come accade nella notifica a mezzo del servizio postale ex legge 890/1982, dove il perfezionamento della notifica si ha anche a seguito di «compiuta giacenza», decorsi dieci giorni dalla data di deposito dell'atto presso l'ufficio postale (articolo 8).
    Non così, invece, nei casi di notifica "diretta" a mezzo posta ordinaria con raccomandata A.r. Poiché le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario, diversamente da quanto accade nella notifica ex legge 890/1982 non prevedono il perfezionamento per «compiuta giacenza» non può non ritenersi che la notifica mediante posta con A.r. si perfezioni solo nel caso in cui si realizzi la conoscenza effettiva dell'atto.
    In particolare, l'atto spedito per posta ordinaria può ritenersi validamente notificato in presenza dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da uno dei soggetti abilitati a riceverlo. Pertanto, in tutti i casi in cui l'avviso di ricevimento contenga la dicitura «irreperibile», «sconosciuto», «indirizzo inesistente» così come nei casi in cui il plico, depositato presso l'ufficio postale per l'assenza del destinatario, non venga ritirato, la notifica non si è realizzata e l'atto è privo di efficacia.
    Qualora, invece, l'atto depositato presso l'Ufficio postale venga ritirato dal destinatario o da persona dallo stesso incaricata, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, in applicazione analogica di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 890/1982 (Cassazione, ordinanza n. 2047/2016).
    Sul piano probatorio, si ritiene che anche nella notifica a mezzo posta elettronica certificata (analogamente a quanto accade nella notifica a mezzo posta ex legge 890/1982), le attestazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata costituiscono piena prova dell'avvenuta notifica (Cassazione civile, n. 15035/2016), ciò in ragione della speciale efficacia probatoria attribuita alla relata ex articoli 2699 e 2700 del Cc in quanto atto pubblico, emesso da un pubblico ufficiale.
    Ne consegue che anche nella notifica a mezzo pec, qualsiasi contestazione sulla validità della stessa debba essere proposta dal destinatario dell'atto mediante querela di falso ex articoli 221 e seguenti del Cpc innanzi al giudice ordinario, diversamente dette contestazioni non hanno alcuna rilevanza giuridica.
    Diverso è, invece, il caso in cui la legge (contrariamente a quanto dispsoto dall'articolo 149-bis del Cpc) non prevede l'intervento di un agente notificatore (per alcune fasi della procedura fallimentalre, ad esempio, la legge fallimentare dispone che la notifica venga effettuata direttamente dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario).
    In tali casi, le attestazioni contenute nella ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica pur costituendo comunque prova dell'avvenuta consegna del messaggio (articolo 48, comma 3, del Dlgs 82/2005) consentono al destinatario che intenda contestarne il contenuto, di fornire la prova contraria senza necessità di proporre la querela di falso (Cassazione civile, n. 15035/2016).
    (*) Avvocato tributarista, componente Osservatorio Tecnico e docente esclusivo Anutel

    Nel mio Comune abbiamo quasi tutti sia la PEC che la firma digitale ;)
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    Buongiorno colleghi, l’ufficio tributi del mio comune mi ha chiesto di notificare a mezzo PEC, un accertamento ICI/IMU ad una ditta con sede legale all’estero, e della quale si è potuto appurare (visura camerale) solo l’indirizzo di posta eletronica certificata.
    Domanda: è di mia competenza?
    Da quanto ho potuto appurare io, è l'ufficio che redige l'atto che ha compentenza notificatoria a mezzo PEC., ma i colleghi dei tributi affermano che è competenza del messo comunale/notificatore.
    Per cortesia, qualche collega può aiutarmi a schiarirmi le idee?
    Grazie, buon lavoro a tutti. ;)
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    B1 economico B4.
    1) notifiche - messo comunale - notificatore. :rolleyes:
    2) albo - tutte le pubblicazioni interne, comprese delibere + le pubblicazioni di esterne (di altri enti). :huh:
    3) refertare le pubblicazioni (relate pubblicazione con firma).
    4) sostituto del protocollo. :woot:
    5) ritiro e consegna posta presso l'ufficio postale. :wacko:
    6) gestione di tutti i depositi di atti notificati da me + equitalia ecc. :angry:
    7) ritiro e consegna ducumenti presso altri enti ( regione - provincia - demanio- capitaneria di porto ag. delle entrate ecc. ecc.)anche fuori provincia. :sick:
    ;)
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    Buon giorno CURSOR TV e colleghi,
    Nel mio Comune, purtroppo la situazione che hai descritto sta diventanda la normalità.
    Da oltre sei mesi, la maggior parte dei Comuni (polizia locale) nella richiesta di notifica precisa che:

    Il Comune di ................. si riserva ogni azione risarcitoria prevista dalla legge nei Vs. confronti per eventuali danni erariali connessi all'annullamento del presente atto, con conseguente perdita della pretesa impositiva, qualora dovessero essere emanati provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli allo scrivente Comune di ................ derivanti da vizi di notifica dell'atto in oggetto.

    E nella nota di trasmissione non viene indicata nessuna data di scadenza, nessuna precisazzione in riferimento alla data di notifica a mezzo posta (L. 890/1982), solamente la data di infrazione e la data del verbale.

    Sono sempre più sbalordita. :o:
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    Grazie CursorTV.
    A dire il vero avevo già preparato la relata negativa, ma poi la Guardia di F. mi ha contattata per sapere se avevo notificato e quando gli ho detto che trattandosi di atto amministrativo avrei restituito l'atto per inesistenza del destinatario sul mio territorio, la G di F è andata su tette le furie, mi hanno detto che stavo sbagliando e che dovevo notificare ai sensi dell'art. 143 cpc con affissione all'albo.
    La cosa mi ha mandato un pò in confusione.
    Buona giornata Mari
36 replies since 21/2/2013
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