Il Messo Notificatore

Posts written by 4marzo66

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    Puoi anche far controllare in ANPR, da chi ha l'accesso, se la persona è ricomparsa in un altro Comune.
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    Art. 199 C.d.S.

    1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

    Nel caso di cui trattasi, visto che la violazione è stata commessa dopo il decesso del proprietario del veicolo, l'anomalia è che chi circola e dispone attualmente del veicolo, non ha provveduto a far annotare sulla carta di circolazione il cambio di proprietà, anche per successione.


    Per ciò che riguarda, invece, gli atti dell'Agenzia delle Entrate, io restituisco sempre l'atto senza il provvedimento di notifica specificando che il contribuente è deceduto, e attendo che, eventualmente, sia la stessa Agenzia delle Entrate a chiedermi la notifica impersonalmente e collettivamente agli eredi così come disposto dall'art. 65 del D.P.R. 600/73.
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    Se non ho capito male c'è un Ufficio Posta centrale del Comune di Roma, che riceve la posta in partenza delle varie circoscrizioni, per poi inoltrala a Poste Italiane per l'accettazione, invio e recapito ai destinatari?
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    Mi preme evidenziare, comunque, quanto dispone l'art. 58 del D.P.R. 600/73

    Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

    I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
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    Trattasi di un soggetto privato che opera per conto di un soggetto pubblico, presumo un Comune.
    Quindi puoi procedere alla notifica.
    C'è però un altro problema:
    probabilmente è un ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 la cui notifica compete all'Ufficiale Giudiziario, oppure ai Messi Notificatori nominati e abilitati secondo le disposizioni di cui all’art. 1 comma 158 - 159 della L. 27.12.2006 n. 296.
    Quindi se sei solamente Messo Comunale, non è certo che tu abbia la competenza per tale notifica.
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    Da me, invece, la posta parte tre volte a settimana, il problema però è un altro.
    Col sistema della spedizione tramite le bolgette (borse normalmente di colore giallo utilizzate da Poste Italiane) la raccomandata non sempre parte nello stesso giorno in cui la bolgetta viene ritirata, perché la spedizione stessa non viene effettuata presso l'ufficio postale sito nel comune, ma dal Centro di Meccanizzazione Postale competente territorialmente.
    Quindi, ad esempio, se deposito l'atto oggi e la posta parte domani, può accadere che la raccomandata parta due o tre giorni dopo dalla data in cui ho depositato l'atto nella casa comunale.
    Consiglio, dunque, per le notifiche più importanti, di farsi anticipare i soldi dall'economato e effettuare la spedizione della raccomandata direttamente dall'ufficio postale.
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    Se oggi passo a casa del destinatario di una notifica e nessuno e presente nell'abitazione, se i vicini non sono disposti a ricevere la notifica e se lo stabile e privo del servizio di portierato, oggi stesso affiggo l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione e contestualmente deposito l'atto nella casa comunale.
    Per concludere la notifica dovrei spedire sempre nello stesso giorno la raccomandata a/r prevista dall'art. 140 c.p.c. ma se non vado errato la spedizione può essere eseguita anche nel giorno successivo.
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    Non vedo il motivo per il quale ti dovresti astenere dal comunicare all'ufficio anagrafe i nominativi delle persone risultate irreperibili all'indirizzo risultante presso il medesimo ufficio, ricorda, e ricordalo anche all'Ufficiale d'Anagrafe, che sei comunque un pubblico ufficiale.
    Non ne sono certo ma credo che a seguito delle tue comunicazioni, l'Ufficiale d'Anagrafe è tenuto ad avviare i dovuti accertamenti ed aprire il procedimento di verifica della dimora abituale per i cittadini da te segnalati, e questo per l'ufficio anagrafe e per gli agenti accertatori, vuol dire un aumento del carico di lavoro.
    Nel tuo caso, io continuerei a segnalare con nota formale e protocollata, le anomalie afferenti all'indirizzo risultante in anagrafe, rilevate durante lo svolgimento dell'attività di notifica, anche per tutelarti da eventuali problematiche e difetti di notifica che potrebbero scaturire da tale situazione.
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    Solo il Codice di Procedura Civile ed in caso di irreperibilità assoluta l'art. 143 C.P.C.
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    Il verbale di violazione al C.d.S. non deve essere assolutamente pubblicato nell'albo pretorio.
    Per quanto riguarda, invece, il verbale di sequestro amministrativo del veicolo, e nell'eventualità che la violazione ed il sequestro siano avvenuti nel tuo Comune, è l'autorità che ha redatto il verbale che deve inviarti per la conseguente affissione nell'Albo del Comune, una comunicazione con la quale si da notizia al proprietario, dell'avvenuto sequestro e del convogliamento del veicolo presso la depositeria convenzionata.
    Tale procedura è disciplinata dall'art. 213 C.d.S. comma 5.
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    Chi ti chiede la pubblicazione dovrebbe motivarla dalla normativa che permette e dispone di eseguire l'affissione stessa.
    Nel caso in specie si fa riferimento a quella parte dell'art. 143 C.P.C. (notifica a persona di residenza, domicilio e dimora sconosciuti) che prevedeva l'affissione per 20 gg. nell'albo pretorio, abrogata da molti anni addietro.
    Non devi, quindi, pubblicare nulla nell'albo pretorio del tuo Comune, visto, anche, che la notifica l'hai già eseguita a mani proprie del destinatario.
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    Di che atto si tratta?
    E' in scadenza?
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    E' arrivata oggi, a mezzo PEC, la richiesta di notifica di un atto firmato digitalmente (formato pdf - p7m).
    Nell'istanza l'ente richiedente specifica che l'atto corredato della relata di notifica, in modalità analogica (cartacea) dovrà essergli restituito a mezzo posta ordinaria anticipandolo anche tramite PEC.
    A questo punto mi chiedo, se restituisco a mezzo PEC l'atto corredato della relata di notifica, convertito in modalità digitale, completo della dichiarazione firmata digitalmente nella quale dichiaro che è conforme all'analogico (cartaceo) archiviato presso il Comune, perché dovrei anche spedire il cartaceo con ulteriore aggravio di spesa per il Comune?
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    Grazie davvero per la risposta dettagliata ed esaustiva.
    Perché non organizzi un corso ufficioso per tutti gli utenti del forum in cui tu sarai il relatore? ;)
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    Quindi, se l'uso di tale piattaforma verrà esteso a tutti gli atti della pubblica amministrazione, compresa Agenzia delle Entrate e INPS, il messo comunale avrà terminato il suo compito e dovrà essere dunque ricollocato in altri uffici?
466 replies since 17/12/2011
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