Il Messo Notificatore

Posts written by Facile

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    A mio parere la pubblicazione va fatta per 8 giorni.

    Infatti con sentenza n. 258/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del 3° comma (corrispondente all'attualmente vigente 4° comma) dell'art. 26 del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile… si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario… si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre, n. 600".
    E tale "lettera e)" prevede, appunto, che "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'OTTAVO GIORNO successivo a quello di affissione".

    Vedere https://www.sportellodeidiritti.org/news/i...ale-del-19-nove
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    Vi chiedo scusa in anticipo se l'argomento è già stato trattato in questo forum, ma non l'ho trovato.

    Quando si notifica un atto ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. sappiamo che occorre inviare al destinatario la "raccomandata con avviso di ricevimento" contenente la lettera/notizia dell'avvenuto deposito dell'atto stesso nella casa comunale.

    In certi casi capita di effettuare una pluralità di notifiche tutte nello stesso giorno, tutte alla stessa persona e, ovviamente, tutte ai sensi art. 140 cpc. In tali casi, dopo aver depositato i vari atti, anziché inviare alla stessa persona/destinatario tante "raccomandate con avviso di ricevimento" ognuna delle quali contenente la lettera/notizia dell'avvenuto deposito dell'atto notificato, è ammissibile inviare un'UNICA "raccomandata con avviso di ricevimento" (una sola busta con un solo avviso di ricevimento) contenente tante lettere/notizia, ognuna delle quali riferita al singolo atto notificato?

    In questo modo la spese postali si ridurrebbero a una sola raccomandata (anche se probabilmente più costosa del normale perché fisicamente più pesante). Sicché in sede di richiesta di rimborso, per ogni notifica dovrebbe essere "caricata" non la spesa di una raccomandata intera bensì una quota della spesa sostenuta per l'unica raccomanda inviata. Anche perché le notifiche potrebbero essere state chieste da enti diversi...

    Che ne dite?
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    Il messo comunale, come pubblico ufficiale, risponde di quanto scrive e sottoscrive nella relata di notifica. Ciò premesso e considerato, chiedo il vs. contributo su due aspetti concernenti le notifiche effettuate ai sensi art. 140 cpc.

    1) Quando l'interessato abita in un condominio, privo di portiere, quanti e quali condomini (stesso piano... o porte attigue... o altro...) provate ad interpellare, in qualità di "vicini di casa", prima di procedere come da art. 140?

    2) L'articolo citato prevede che il messo "affigga avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario". Posto che nella relata il messo attesta sempre di avere "affisso" l'avviso del deposito, è corretto da parte sua infilare la busta chiusa e sigillata nella cassetta postale dell'interessato (anziché affiggerla, es: incollarla con nastro adesivo all'ingresso dell'abitazione, cosa che può turbare o quantomeno infastidire il destinatario e/o qualche amministratore di condominio)?
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    Sono alle prime armi. Alcune domande su (eventuali) rimborsi previsti dall'art. 10, legge 265/1999.

    1) La prefettura trasmette il decreto ministeriale di concessione della cittadinanza italiana "con preghiera di volerlo consegnare" al destinatario. Il decreto, però, non viene mai semplicemente "consegnato" ma sempre notificato (art. 10, legge 91/1992). Deve essere chiesto il rimborso delle spese di notifica?

    2) La corte d'appello trasmette i decreti di nomina dei presidenti di seggio chiedendo di notificarli agli interessati. Deve essere chiesto il rimborso delle spese di notifica? A chi?

    3) Agenzie delle entrate, direzioni provinciali varie. I rimborsi si chiedono alla Prefettura o alle singole direzioni provinciali?

    4) Agenzie delle dogane. stessa domanda.
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    No, l'atto da notificare non reca nemmeno la dicitura "firma a stampa" (ammesso e non concesso che fosse valida, trattandosi di un verbale di contestazione di violazione al codice della strada, vedere qui: www.altalex.com/index.php?idnot=49299). Comunque, considerato che:

    1) Secondo l'art. 47 del d.lgs. 82 del 7.3.2005 (codice dell'amministrazione digitale, CAD), <<...le comunicazioni di documenti tra le PA avvengono mediante utilizzo della posta elettronica ... sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza ... Ai fini della verifica della provenienza ... sono valide se: ... sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata...>>

    2) Secondo l'art. 23 del CAD, <<le copie su supporto analogico di documento informatico ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato>>

    Sarei per: stampare in due esemplari l'atto da notificare; scrivere, alla fine di ogni esemplare: <<copia conforme del documento informatico originale pervenuto, per posta elettronica certificata, in allegato a richiesta di notificazione proveniente da ..., registrata al n. ... del protocollo generale del Comune di ...>> il tutto seguito, ai sensi art. 18 DPR 445/2000, da data, luogo, numero fogli impiegati, nome e cognome dell'autenticatore, qualifica rivestita, firma per esteso e timbro dell'ufficio; notificare, relazionare e restituire come si fa di solito con gli atti cartacei.

    Può andare?
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    E' pervenuta alla nostra PEC, destinata al messo comunale, una richiesta di notifica da parte di un altro comune. Il file in formato P7M (quello firmato digitalmente) contiene la sola richiesta di notifica. L'atto da notificare è giunto in semplice formato PDF, in allegato allo stesso messaggio, ma a parte rispetto al file P7M, cioè non incluso in esso. L'atto da notificare non ha la firma autografa, ovviamente, ma semplicemente il "f.to: Cognome + Nome".

    Problema 1. Che valore può avere l'atto da notificare se non è firmato digitalmente?

    Problema 2. Anche sorvolando sul problema 1, come fa il messo ad ottenere su carta l'originale dell'atto (che verrà restituito al richiedente con la relata) e la copia conforme all'originale (da consegnare al destinatario)? Fa semplicemente due stampe su carta o deve procedere in qualche modo particolare?

    Problema 3. Come detto, nell'atto da notificare non si dice alcunché a proposito della firma (cioè non si dice, per esempio, "documento firmato digitalmente" o "firma elettronica" o altro). Ora, guardando la cosa dal punto di vista del destinatario, questi si deve accontentare di una semplice stampa di un file?

    Qualcuna ha esperienza di notifiche richieste via PEC?
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    L'Agenzia entrate chiede di notificare un atto a Tizio, all'indirizzo in cui risulta risiedere nel ns. comune, almeno secondo i registri anagrafici. Recatosi sul posto, però, il messo vi trova un'altra famiglia, ivi regolarmente residente, la quale dichiara che la famiglia di Tizio non abita più lì. Il messo interpella quindi l'uff. anagrafe che gli fornisce queste indicazioni: secondo le dichiarazioni verbali (telefoniche e relativamente recenti) rese dalla moglie di Tizio, ora essi dimorano presso la mamma di lei, in altro comune, all'indirizzo tal dei tali, in attesa di trovare un alloggio definitivo.

    In pratica, al di là della persistente residenza anagrafica nel ns. comune (problema che dovrà eventualmente risolvere l'anagrafe), le informazioni acquisite dal messo sono: che Tizio non dimora più qui; che Tizio non è irreperibile nella misura in cui se ne conosce l'indirizzo esatto nell'altro comune.

    In questo caso, è corretto notificare da noi con l'articolo 60/E, pur conoscendo il luogo dell'altro comune in cui il destinatario di fatto si trova o si potrebbe quantomeno trovare? O, proprio per tale ragione, è meglio restituire il tutto al notificante suggerendogli di chiedere la notifica nell'altro comune? O esiste un'altra soluzione migliore?
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    Il problema è che il destinatario "dovrebbe" abitare là ma non è sicuro. La sicurezza (almeno anagrafica) che ci abiti o meno dipende da accertamenti di esito e tempi incerti che l'altro comune disporrà. Ora, data questa incertezza ed il fatto che il destinatario è, fino a prova contraria, anagraficamente residente qui, non è un po eccessivo restituire tout-court l'atto al notificante senza tentare con l'art. 140?
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    Chiedendo notizie all'Anagrafe, mi hanno informato che la persona a cui dovrei notificare un atto è anagraficamente iscritta in questo comune ma si trova nelle condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, del DPR n. 223/1989: "Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti".

    Infatti il ns. uff. anagrafe ha chiesto all'altro comune, con tanto di indirizzo nuovo, di provvedere ad istruire la pratica di immigrazione colà. Nel frattempo cosa mi conviene fare ai fini della notifica? Aspettare lo escluderei: la pratica di emigrazione non ha esito sicuro e, tra accertamenti e cose varie, potrebbe durare mesi.

    Sarei per effettuare la notifica applicando l'art. 140 cpc, integrando però la relata tipo con l'informazione avuta dall'uff. anagrafe, cioè aggiungendovi una cosa tipo "Dalle indagini svolte, risulta possibile che il sig. ... risieda nel comune di ... all'indirizzo ...". Questo metterebbe il notificante al corrente della "utilità" della notifica eseguita, per ogni ulteriore sua decisione.

    Voi che fareste?
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    L'Agenzia delle entrate chiede di notificare un atto a (cognome) Pinco (nome) Pallino con "domicilio fiscale" in via Tal dei Tali, n. X interno Y. Il messo verifica dall'anagrafe che il sig. Pinco Pallino, già residente al citato indirizzo, è recentemente emigrato in altro comune; non ha però alcuna garanzia che il "domicilio fiscale" abbia seguito la "residenza anagrafica" e coincida con essa, attualmente. Per vederci chiaro, si reca sul posto e constata quanto segue:
    1) Trattasi di un condominio all'esterno del quale c'è la fila delle cassette postali; una di queste reca scritto "Pallino", ma il messo appura che si tratta del "nome" di persona diversa, residente nel medesimo condominio ma ad altro interno;
    2) l'alloggio di via Tal dei Tali, n. X interno Y, è ora abitato da una terza persona, regolarmente iscritta in anagrafe;
    3) Pallino (non Pinco il destinatario della notifica, bensì l'altro, quello che abita nel condominio ed il cui "nome" figura su una delle cassette postali) riferisce al messo che il sig. Pinco in effetti non risiede più nel condominio, ma ogni tanto torna per ritirare la sua eventuale posta che, se caso, i suoi ex vicini di casa gli fanno la cortesia di appoggiare sopra la fila delle loro cassette postali (evidentemente il "nome" "Pallino" scritto su una delle cassette postali costituisce un equivoco in cui cade anche il postino. Ma tant'è).

    SOLUZIONE A
    Lì per lì, il messo pensa che dovrebbe sbrigativamente restituire l'atto finanziario al notificante invitandolo a rivolgersi al messo del comune in cui Pinco è emigrato. Amen.

    SOLUZIONE B
    Poi, però, ha un dubbio: se è vero che il sig. Pinco ogni tanto torna sul posto, potrebbe accorgersi anche di un avviso di deposito; quindi si potrebbe tentare un art. 140 cpc relazionando di conseguenza, cioè integrando la relata con le informazioni di cui il messo è entrato in possesso, sopra descritte. Deciderà poi l'Agenzia delle entrate, una volta informata dei fatti, se tenere buona siffatta notifica oppure chiederne una anche al messo del comune ove il sig. Pinco ha trasferito la propria residenza anagrafica...

    Quale soluzione?
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    Quindi, se non ho capito male da Borghetto, il suo consiglio è di pubblicare (direttamente, non in busta) l'avviso di cui all'esempio riportato a questa pagina, sotto il titolo "Copia di avviso da affiggere all’Albo Pretorio online per 8 giorni". Giusto?
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    Aggiungo che Poste (per Equitalia) ci chiede di pubblicare un "avviso di deposito di atti nella casa comunale" con il seguente testo "Il sottoscritto, nell'impossibilità di effettuare la notifica ai sotto elencati destinatari degli atti loro afferenti per irreperibilità degli stessi e delle persone alle quali per legge è consentita la notifica per inesistenza di abitazione, ufficio, azienda dei destinatari, dichiara di aver depositato in busta chiusa e sigillata gli atti stessi nella casa del comune secondo quanto previsto dall'art. 60 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600" segue elenco documenti con numero e destinatario. In calce (quindi sull'avviso) segue la formula per la relata di pubblicazione all'albo. Ma l'avviso col testo di cui sopra non ci viene consegnato in busta chiusa e noi, così (aperto), lo pubblichiamo. Cioè, non pubblichiamo una busta sigillata contenente l'avviso (anche perché riguarderebbe più destinatari), ma pubblichiamo direttamente l'avviso di deposito.
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    Sto ponendo una domanda che probabilmente considererete stupida, ma sono un principiante. Dovendo notificare un atto dell'Agenzie delle entrate ad una ditta, dovrei procedere come da articolo 60/E del DPR n. 600 del 1973. Mi sto però chiedendo se l'espressione ", in busta chiusa e sigillata," sia riferito all'avviso (del deposito) oppure all'atto depositato. Qualora l'espressione sia riferita all'avviso, esistono questi due problemi.
    1) L'avvenuta pubblicazione va attestata sulla busta o sull'avviso (che però è nella busta... chiusa)?
    2) L'albo comunale è solo su internet, sicché troverei un po stravagante pubblicare una... scansione della sola busta, a meno che questa non indichi cosa contiene, vanificando di fatto, almeno parzialmente, la privacy.

    Grazie a chi mi darà qualche certezza.
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    Dovendo notificare comunicazioni di avvio di procedimento (art. 7, L. 241/1990) di possibile cancellazione anagrafica per irreperibilità, solitamente applico l'art. 140 del cpc. Talvolta, però, recandomi all'indirizzo al quale il destinatario risulta ancora anagraficamente iscritto, trovo l'alloggio occupato da altre persone le quali dichiarano di abitarvi da tempo e di non conoscere l'interessato o di sapere che questi è emigrato all'estero o in luogo sconosciuto. In tali casi, posto che l'anagrafe è al corrente di tale situazione (anzi, è per quella che ha avviato il procedimento, ma, nel frattempo e fino all'eventuale cancellazione, continua a certificare la residenza dell'interessato al citato indirizzo), come devo procedere con la notifica: devo insistere con l'art. 140 (nonostante il disappunto degli occupanti l'alloggio) o devo preferire l'art. 143 del cpc?
44 replies since 6/7/2011
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