Il Messo Notificatore

Posts written by ISTRICE41

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    Inps chiede sempre l'art 60 ma gli AVA sono atti amministrativi. Quindi da usare art 138 e seguenti senza le modifiche del DPR 600/1973.
    Ciao
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    CITAZIONE (cri56789 @ 11/1/2024, 12:35) 
    Si, ma se la fai ai sensi di entrambe le norme... non rischi

    E poi se leggi qui...

    https://ilmessonotificatore.forumfree.it/?t=80044911

    Attenzione che per i tribunali che si sono espressi finora gli avvisi di addebito sono da notificare con la medesima modalità di notifica delle cartelle esattoriali. Quindi non 143 cpc.
    Una a caso: www.studiobugamelli.it/files/inps/T...cembre-2014.pdf

    Carissimo non puoi applicare entrambe le norme... l'art 60 comma 1 lettera F dice espressamente che "le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano"
    Quindi se decidi di usare il DPR 600/1973 non puoi usare l'art 143 cpc.
    L'intento del legislatore è evidente: ai fini tributari non esiste l'irreperibilità assoluta. Infatti l'art 60 comma1 lettera E del DPR 600/1973 è un art 140 modificato.

    Realtivametne invece all'altro topic... talvolta il collega da delle opinioni che non condivido. Appena ho tempo leggerò e risponderò.

    La mia risposta definitiva per gli atti INPS è = sono atti amministrativi. Come tali vanno trattati. :D
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    CITAZIONE (cri56789 @ 2/1/2024, 10:56) 
    Grazie, ma se l'INPS ci chiede espressamente di notificare ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973?
    Notifichiamo ai sensi di quell'articolo e poi, per scrupolo, teniamo l'atto in deposito 20 giorni prima di restituire la relata così sulla stessa possiamo scrivere...

    Come da richiesta, trattandosi di persona irreperibile, come da ricerche... l'atto è stao notificato ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e la notifica si è perfezionata dopo OTTO giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito.
    Poiché però esistono due diversi correnti di pensiero sull'applicabilità dell'articolo 60 comma 1 lettera e) DPR 600/1973 e l'articolo 143 cpc (per gli avvisi INPS), l'atto è rimasto depositato per oltre 20 giorni e pertanto la notifica si è perfezionata anche ai sensi dell'articolo 143 cpc.


    Potrebbe andare? Grazie

    Siccome è il Messo che esegue la notificazione ad avere la piena responsabilità di come è stata eseguita la notifica, questa responsabilità va assunta. Quindi non ci possono essere due correnti di pensiero in un unico Messo. :unsure:
    Voglio dire che siamo daccordo sul fatto che le disposizioni siano scritte male ma poi le dobbiamo interpretare e l'insieme di disposizione einterpretazione fa la norma.
    Per quanto mi riguarda, io interpreto la disposizione in coformità ai suggerimenti di ANNA e considero gli atti INPS come amministrativi. Evidentemente INPS interpreta la disposizione in modo diverso, se continua a chiedere la notificazione come se i suoi atti fossero atti tributari...
    Allo stesso modo ci può essere un collega che interpreta la disposizione come fa INPS e farà la notificazione degli atti inps usando le modalità degli atti tributari.

    Sta a te scegliere. Ma o uno o l'altro modo.
    Come già detto prima io contitnuerò a trattare gli atti inps come atti amministrativi quindi per irreperibilità assoluta userò la'rt. 143 cpc
    ciao ciao :woot:
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    CITAZIONE (LAURES @ 19/12/2023, 09:44) 
    attestazione di conformità?
    Relativamente all'attestazione di conformità al documento analogico il cad parla di funzionario delegato? può essere autorizzato il messo visto che si parla di funzionario delegato? Sottolineo funzionario

    Si, il Messo può essere un funzionario delegato. In questo caso la parola funzionorio ha il significato di colui che espleta un compito.

    a me, ad esempio, la segretario comunale ha fatto un atto che mi delega all'attestazione di conformità esclusivamente per gli atti afferenti le notificazioni. Se non l'avese fatto, per ogni atto che devo restituire via pec, avrei dovuto chiedere a lei di firmare tutte le conformità dei documenti analogici digitalizzati.
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    CITAZIONE (DavideP95 @ 14/11/2023, 11:54) 
    Buongiorno,
    Mi allaccio a questa discussione perché ho il dubbio se un'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento sia da considerarsi atto amministrativo e dunque in caso di irreperibilità assoluta del destinatario debba essere notificato ai sensi dell'art. 143 cpc oppure atto dell'amministrazione finanziaria e quindi vada notificato secondo l'art. 60. Preciso inoltre che l'atto proviene da una società che si occupa di recupero crediti incaricata da una pubblica amministrazione e che nella premessa dell'atto vengono richiamati il R.D. 639/1910 e diverse disposizioni del D.P.R. 602/1973 tra cui l'art. 50, comma 2, che rimanda all'art. 26 del medesimo decreto, il quale a sua volta fa riferimento all'art. 60 D.P.R. 600/1973. Devo dedurre che sia da considerarsi un atto dell'amministrazione finanziaria?

    DA come descrivi l'atto si è di fronte a un po' di confusione indotta dal richiedente.

    Il legislatore permette due strumenti diversi per il recupero coattivo a seconda che l'ente locale vi provveda direttamente o meno.

    Se vi provvede direttamente o tramite società concessionaria lo fa con l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.

    Se lo fa tramite ruolo, viene emessa la cartella esattoriale che appunto si notifica ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73.

    Questi due strumenti hanno stessa natura ma per ognuno di questi, diverse sono le modalità di notificazione e diverse le competenze notificatorie.
    L'Ingiunzione ex R.D. 639/1910 è un atto di riscossione coattiva dei tributi comunali che presenta congiuntamente le caratteristiche di precetto e di atto esecutivo e viene notificato mediante Ufficiale Giudiziario o mediante Messo Conviliazione. Ora tale figura notificatoria non c'è più e sarebbe sostituita dal Messo Notificatore abilitato ai sensi dell'art. 1, commi 158 ss. L.296/2006.

    Ma tra gli atti afferenti le procedure esecutive di cui al RD 639/1910 quindi gli atti che precedono l'ingiunzione fiscale e quelli conseguenti, tra cui
    rientra il preavviso di fermo fiscale, la norma di riferimento è l'art. 86 del DPR 602/73 che rimanda all'art. 26 del DPR 602/73 per la notificazione. :wacko:

    Tuttavia l'art. 26 prevede che sia competente a notificare il messo dell'agente di riscossione e il messo comunale e l'agente di pm solo previa convenzione, ma non il messo notificatore ex lege 296/2006. :blink:

    Quindi il messo notificatore in realtà non è tra i soggetti chiamati ad applicare l'art. 26 del DPR 602/73.

    Purtroppo è stata fatta una serie di norme che creano una situazione contorta e chi deve fare le cose poi si deve oarrangiare sui limiti in cui si può operare.

    Inoltre si può usare la cosiddetta ingiunzione fiscale rinforzata e cioè la possibilità per gli enti locali di ricorrere agli strumenti coattivi previsti dal Titolo II del DPR 602/73.
    E' proprio a causa di questo rimando al DPR 602/73 che si innesca questo corto circuito in cui non si comprende che senso dare alla scelta del legislatore di individuare due diversi strumenti per il recupero coattivo e quindi due percorsi diversi per la notificazione.

    Al momento, a mio parere, vedendo le indicazioni di ANNA, suggerisco di considerare l'atto come un atto amministrativo e come tale trattarlo.
    :woot:
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    quello ch ela madre ha dichiarato è un problema della madre.
    :woot:
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    Ciao Sampulla,
    il decreto ingiuntivo è un atto amminsitrativo. L'art 156 cpp non c'entra.

    Se hai notificato presso la residenza del destinatario consegnando ad un familiare, hai correttamente applicato l'art. 139 cpc.
    Se così hai fatto, secondo me non hai sbagliato nulla.

    Attiva subito sindacato e associazione ANNA per meglio valutare la situazione
    Ciao
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    Carissimo Andrea_80,
    innazitutto grazie per il riconoscimento al forum. Tuttavia è bene ricordare che qui ci diamo sostegno l'un l'altro ma la vera forza della categoria è data dalla capacità di azione collettiva e di pressione che può dare solo l'iscriversi all'associazione di categoria e ai sindacati.
    Quindi se non l'hai fatto, iscriviti.

    Secondo me la firma come "agente notitifatore" non è corretta. Il mio ragionamento sarebbe il seguente.

    Messo Comunale, Messo Notiificatore, Ufficiale Giudiziario, Messi Speciali di AdE, Ufficiali della riscossione, Agenti di Polizia sono tutti Agenti della Notificazione.

    Tuttavia ognuno ha proprie competenze particolari.
    Ad esempio una Agente di Polizia Locale non può notificare un Decreto Ingiuntivo ex RD 639/1910; è una competenza del Messo Notificatore o dell'Ufficiale Giufiziario.
    Oppure una citazione in Tribunale come testimone non può essere notificata dal Messo Comunale perchè è una competenza degli Agenti di PG.

    Quindi la firma in calce alla relata di notificazione va fatta indicando la qualifica specifica.

    Riamne un mistero il motivo che induce certi colleghi a firmare con termini generici... :blink:
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    Ciao non avevo mai sentito questo. :unsure:
    Ho controllato su normattiva è la disposizione risulta abrogata dal DLgs 115/2002. :woot:
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    Ciao Fulmicotone,
    hai ragione. L'art 65 del DPR 600/1973 sui applica per gli atti afferenti il DPR 600/1973.
    Vero è che per i tributi degli enti locali la giurisprudenza ammette impropriamente la notifica impersonale e collettiva prevista dall'art. 65 DPR 600/73 ma nel tuo caso si tratta di sanzioni amministrative.
    Considerato poi che L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi (art 8 Dlgs 472/1997) direi che la notifica non è da fare.
    Meglio restituire con relata negativa e motivazioni in relata.
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    io notificherei ad uno dei genitori ovvero a chi esercita la potestà genitoriale.

    C'è anche una recente sentenza di Cassazione n. 3390 del 12 febbraio 2020
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    Caro Alberto, ti ringrazio tantissimo perchè queste sono le sfumature che aiutano a migliorare la nostra preparazione

    Oltre la risposta avrai letto bene anche la domanda.
    La domanda era "L'Ufficio Tributi del nostro Comune ci chiede di notificare una serie di avvisi di accertamento TARI a "Eredi di" all'ultimo indirizzo di residenza dei de cuius senza specificare nulla, nè il nome di eventuali eredi nè compare la dicitura "impersonalmente e colettivamente".

    Quindi il caso è un poco differente perchè l'atto è già intestato a "eredi di.." e proviene dallo stesso ente di appartenenza del collega.
    Nel caso di Rita l'atto è intestato al de cuius e viene da ente terzo; questo potrebbe voler dire che il richiedente non sa del decesso del destinatario e magari ha ben presente o può facilmente trovare chi sono gli eredi.

    Riconfermo quanto risposto: se l'atto è intestato al de cuius io non notifico a meno che mi sia chiesto espressamente di procedere nei confronti degli eredi in modo collettivo e impersonale. Questo perchè, per i tributi degli enti locali la giurisprudenza ammette impropriamente la notifica impersonale e collettiva prevista dall'art. 65 DPR 600/73. Eviterei di assumere responsabilità che non mi competono.

    Ciao ciao
    :woot:
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    CITAZIONE (RITA@ @ 16/10/2023, 15:02) 
    Scusate se ritorno sull'argomento. Devo notificare a persona deceduta, nella casa non ho trovato nessuno temporaneamente però. So per certo che la figlia abita lì, cosa devo fare? Chiedo aiuto perfavore.

    Ciao. Se l'atto è intestto al deceduto e non ti hanno indicato di procedere nei confronti degli eredi, non puoi notificare. Va restituito l'atto con relata negativa
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    CAra Monia,
    la relata, più correttamante detta relazione, è regolata dalla disposizione di cui all'art. 148 c.p.c.

    riporto qui il testo esatto:
    L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
    La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.


    Quindi la relazione è un certificato, che va sempre apposto in calce (cioè in fondo) all'atto originale e alla copia (quindi sono due copie).
    Il contenuto è detto nel secondo comma e porto l'attenzione su "i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte".

    Quindi tutte le notifiche che passano dalle nostre mani devono avere in calce una relazione sia se l'atto è consegnato sia se l'atto non è stato consegnato.

    Ad esempio, nel tuo caso, io scriverei nella relazione: io sottoscritto pinco pallino messo comunale del comune di paperopoli ometto di notificare il presente atto perchè il destinatario è attualemente detenuto presso il carcere di alcatraz. Mi sono recsato in data odierna presso l'indirizzo indicato in atto ma non ho trovato nessuno preso l'abitazione del destinatario. I vicini interpellati hanno dichiarato che i carabinieri possono avere maggiori informazioni. I carabinieri hanno dichiarato che il destiantario sta ad alcatraz. beh è un esempio un po' romanzato :woot:


    forse meglio dire "io io sottoscritto pinco pallino messo comunale del comune di paperopoli ometto di notificare il presente atto perchè il destinatario, da informazioni raccolte presso l'autorità giudiziaria, è attualemente detenuto presso il carcere di alcatraz.
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    CITAZIONE (DavideP95 @ 12/10/2023, 17:04) 
    Ho un dubbio: mi hanno inviato un atto da notificare a una persona che ho scoperto avere un indirizzo PEC come domicilio digitale presente nell'INAD. Alla luce della recente riforma Cartabia è corretto restituire l'atto invitando il notificante a tentare una notifica a mezzo PEC?

    Ciao
    a mio parrere non è corretto restituire. Al limite potresti sentire telefonicamente il richiedente o, se non è possibile, dopo aver eseguito la notifica, segnalare in via collaborativa l'esistenza della PEC.

    Spesso le caselle PEC sono sature e non è possibile il loro uso. Se ti hanno chiesto di notificare è da presumenre che abbiano già fatto il tentativo.
    ciao :)
1033 replies since 15/6/2010
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