Il Messo Notificatore

Posts written by cursorTV

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    Ciao Paolo, è un piacere risentirti, :) grazie della notizia, vedrò di provvedere in merito. ;)
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    CITAZIONE (LAURES @ 9/1/2023, 10:07) 
    quindi,stando al disposto dell'art.137 3° comma cpc, il messo non ha bisogno di autorizzazione per apporre l'attestazione di conformità?
    L'autorizzazione è necessaria solo per altro dipendente addetto?

    La risposta è praticamente quella che ti ha già dato QUI ISTRICE41.
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    CITAZIONE (Vincy. @ 4/1/2023, 18:44) 
    Chiedo indicazioni pratiche:
    1) in caso di art. 140 cpc, si compila relata indicando la irreperibilità temporanea e si affigge avviso di deposito alla porta; rientrati in sede e depositato in busta chiusa l'atto, occorre compilare uguale avviso con immediata spedizione a.r.? L'ufficio protocollo non sempre effettua le spedizioni (non tutti i giorni)

    Se la raccomandata viene spedita in data successiva al deposito/affissione, quella sarà la data di notifica, ovvero quella delle compiute tre formalità!


    CITAZIONE (Vincy. @ 4/1/2023, 18:44) 
    2) se nel frattempo giunge il destinatario che ha visto l'avviso come è corretto procedere?

    Se è agevole si potrebbe annullare le relate ex art. 140 c.p.c. e procedere con nuova notifica ex art. 138 c.p.c.
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    La raccomandata la potrà inviare anche altra persona, ma la relata la deve comunque redigere il messo che si è recato in loco, ha appurato e deciso che era situazione tale per agire ex art. 140 c.p.c.!
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    CITAZIONE (ochj7 @ 5/1/2023, 14:54) 
    L'attestazione di conformità in entrata la deve apporre chi scarica/stampa materialmente l'atto arrivato per PEC, indifferentemente dal fatto che sia il messo o qualunque altro dipendente comunale a farlo e non serve nessuna autorizzazione.

    Non sono daccordo, è vero che al messo comunale non serve nessuna autorizzazione poiché agisce ex art. 137 c.p.c., comma 3, ma altri dipendenti comunali devono essere autorizzati ex art. 23-ter, comma 3 del D.Lgs. 82/2005.

    CITAZIONE (ochj7 @ 5/1/2023, 14:54) 
    L'attestazione di conformità in uscita, la deve apporre il messo nel momento in cui restitusce l'atto notificato a mezzo PEC - previa delega del proprio responsabile al rilascio dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 23-ter del decreto legislativo n° 82/2005.

    Anche qui non sono daccordo, l'apposizione dell'attestazione di conformità al documento in uscita non è un'esclusiva del messo comunale, ma la può apporre anche qualsiasi altro dipendente comunale autorizzato ex art. 23-ter, comma 3 del D.Lgs. 82/2005.


    CITAZIONE (ochj7 @ 5/1/2023, 14:54) 
    La firma digitale è sempre necessario apporla su tutti i documenti da inviare ad altri Uffici/Enti a mezzo PEC/EMAIL.

    Anche qui non sono daccordo, è sicuramente necessaria per il documento a cui si è apposta l'attestazione di conformità, ma per altri allegati inviati con la stessa PEC, può essere non indispensabile, es. la nota di trasmissione inviata come scansione del documento sottoscritto con firma autografa o con firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
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    Partiamo dal tentato recapito delle raccomandate, da quanto descritto se sono state restituite al mittente con la dicitura "non ritirata dal destinatario", in pratica risulterebbe che il postino ha individuato la tua abitazione (quindi indirizzo dei verbali esatto) ed ivi te o qualcuno che si è spacciato per te ha rifiutato le raccomandate, ovviamente non ti è stato lasciato nessun avviso.

    In quanto all'applicazione dell'art. 143 c.p.c. da parte del messo comunale con la sola motivazione "SCONOSCIUTO irreperibile all'indirizzo indicato", mi sembra un pò flebile ed anche in contrasto con la precedente individuazione del postino, a mio avviso sarebbe stato più logico (salvo l'eventuale consegna in loco) procedere ex art. 140 c.p.c. ... è esposto il tuo nominativo al citofono/cassetta della posta?

    In merito alla mancanza di pagine ai verbali, potrebbero anche stati così trasmessi al messo comunale da parte della Polizia Locale emittente ritenendo quelle pagine non essenziali alla notifica.
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    Vedi: Dichiarazione di conformità di atto pervenuto e da restituire tramite PEC.
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    CITAZIONE (Carlaw @ 28/11/2022, 10:20) 
    Ho visto, grazie, ma si tratta di un mero prodotto commerciale privatistico di Poste che non può derogare alle norme in materia.
    E', paradossalmente, come dire che le Poste hanno previsto l'invio di un telegramma anziché della raccomandata ex art.140 c.p.c....
    No, ritengo che, anche grazie alla previsione di cui all'art.10 l.890/82, alla attività del portalettere connesse alla notificazione di atti giudiziari da parte dell'U.G. si applichi l'art.8 comma 4.
    Quindi anche il portalettere, in assenza del destinatario, dovrà provvedere al deposito di avviso in cassetta: avviso costituito dall'avviso ex art.140 c.p.c. spedito dall'U.G..
    Come per legge ( non come per Poste).

    :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

    In effetti l'art. 10 L. 890/1982 con quel "in quanto compatibili", farebbe intendere che per le comunicazioni tramite raccomandata connesse con la notificazione, come l'avviso ex art.140 c.p.c., si debba procedere come disposto dagli articoli precedenti, quindi in pratica una notificazione a mezzo posta anche per tale avviso di deposito. Mi par di ricordare che tale dubbio fosse già emerso e forse anche discusso qui nel forum, tuttavia l'art. 140 c.p.c. parla esclusivamente di procedere con raccomandata con avviso di ricevimento, quindi non necessariamente con modulistica "verde" (come indicato nell'art. 2 L. 890/1982 per l'Ufficiale Giudiziario), né tantomeno di notificare l'avviso di deposito a mezzo posta.
    Resta il fatto che gli Ufficiali Giudiziari (almeno quelli della mia zona) da quando Poste Italiane ha introdotto la RAG (Raccomandata Giudiziaria), utilizzano (di certo fin che ero in servizio, ora non sò se ci hanno ripensato) tale modulistica che segue la relativa procedura di consegna.
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    CITAZIONE (Carlaw @ 25/11/2022, 18:46) 
    Il comma 1 è relativo esclusivamente alla notifica a mezzo posta da parte dell'operatore postale.
    il comma 4 parrebbe aderente alla fattispecie da me prospettata, riferendosi alla notifica dell'avviso di deposito presso la casa comunale ( "del tentativo di notifica...ecc."), quindi intendendo riferirmi solo ed esclusivamente al procedimento ex art.140 c mani dell'U.G., ritengo che il comma 4 sia particolarmente rilevante in quanto l'attività dell'U.G. si esaurisce con la spedizione della raccomandata informativa o avviso di deposito ex art.140 c.p.c..
    Il problema è:
    l'avviso di deposito segue l'iter descritto dal comma 4? quindi: "avviso in busta chiusa, che in caso di assenza deve essere immessa in cassetta o affissa" da parte dell portalettere?
    Oppure viene trattato come una notifica ex comma 1?
    Ripeto che nella prassi consolidata viene inserita in cassetta la busta verde contenente l'avviso ex art.140 e l'A/R viene firmato dall'operatore postale e spedito al mittente.

    Scusa, in effetti l'art. 8 L. 890/1982 e quindi anche il comma 1 si riferisce alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, mentre invece ti riferivi alla raccomandata A.R. prevista dall'art. 140 c.p.c., ovvero di comunicazione a mezzo di lettera raccomandata connessa con la notificazione di atti giudiziari, evidentemente con il pensionamento mi sono arruginito in materia! :rolleyes:
    Da alcuni anni gli Ufficiali Giudiziari per tale comunicazione dovrebbero servirsi della RAG (Raccomandata Giudiziaria) che segue praticamente lo stesso iter di una raccomandata normale con la differenza che se è messa in giacenza e non viene ritirata entro 10 giorni, l'avviso di ricevimento viene restituito al mittente, vedi qui dal sito di Poste Italiane, c'è la descrizione del servizio, in DOCUMENTAZIONE alla prima voce c'è anche la scheda tecnica del prodotto.
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    CITAZIONE (Carlaw @ 25/11/2022, 16:05) 
    conosco il comma 4 ma non dice nulla circa la modalità di notificazione dell'avviso a destinatario assente.
    Ripeto, la prassi universalmente accettata è di immettere in cassetta l'avviso e di togliere la cartolina di Avviso di Ricevimento che verrà firmata dall'operatore ed inviata al mittente.
    In cassetta rimane la busta verde che contiene l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale
    Ma capita di vedere che l'avviso venga lasciato in giacenza presso l'Ufficio Postale lasciando avviso dell'avviso in giacenza.

    E' tutto l'articolo 8 che prende in considerazione l'ipotesi di destinatario assente ed è precisato nel comma 1:

    1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al destinatario.

    L'art. 8 ben spiega tutte le modalità operative e così dovrebbe essere. <_<
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    Legge 890/1982

    Art. 8.

    1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del
    destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale
    non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
    mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
    piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del
    tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al
    destinatario.
    2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
    di riferimento deve assicurare la disponibilita' di un adeguato
    numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
    corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
    definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto
    conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita' ed
    accessibilita' richieste dalla natura del servizio.
    3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e
    responsabilita' dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o
    sulle modalita' alternative di consegna della corrispondenza
    inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attivita'
    funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
    4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data
    notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante
    avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
    ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
    affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
    corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
    deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la
    notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
    quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro
    cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
    del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a
    provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro
    dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
    che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
    giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
    periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto
    termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.
    5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del
    piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al
    comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara
    sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o
    dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni
    lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
    6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
    raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo
    incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e',
    entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione
    con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della
    data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
    dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
    e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
    piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente
    in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
    dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei
    motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro
    il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
    delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia,
    comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
    risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
    7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale puo'
    consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
    non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il
    rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
    una firma equipollente a quella autografa.

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    CITAZIONE (stefan77 @ 18/10/2022, 13:45) 
    Ma quindi escluso anche l albo on line?

    Beh!! :huh: :o:
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    CITAZIONE (4marzo66 @ 8/9/2022, 19:57) 
    C'è poi da evidenziare che il messo è forse poco considerato in sede di contrattazione nazionale trattandosi di una categoria poco numerosa, voglio dire il numero dei messi (e quindi dei tesserati alle associazioni sindacali) è sensibilmente minore, ad esempio, rispetto a quello del personale della vigilanza, è ovvio, dunque, che i sindacati avranno un ritorno di voti e di tessere più da quest'ultimi che dai messi comunali.

    Io sono fuori, ma credo che il problema (direi noto da anni) sia proprio quello evidenziato che dubito porterà mai ad una riqualificazione diretta a livello nazionale del Messo Comunale in cat. C, ...... almeno per i nuovi assunti la situazione è ""volendo a livello locale"" superabile, es. il mio sostituto è stato assunto con la qualifica di Istruttore Amministrativo con funzioni di Messo Comunale, quindi in cat. C!! :=/:

    Edited by cursorTV - 16/9/2022, 10:26
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    Peccato che si stia discutendo per il triennio 2019 - 2021, ovvero di un contratto già scaduto da più di un anno, :o: periodo in cui ero ancora in servizio (esclusi gli ultimi 7 mesi e mezzo), quindi con l'esclusione di opportunità come l'eventuale progressione di categoria, di conseguenza anche perdita economica e riderminazione della mia attuale pensione,:sick: mentre sarebbe stato logico "non discutere", (lo so è fantascienza :D ) ma essere in applicazione del contratto per il triennio 2022 - 2024!!
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 31/7/2022, 00:35) 
    CITAZIONE (Borghetto @ 29/7/2022, 23:06) 
    :( Io mi sono dimenticato la password e l'email mi è scaduta.
    Temo che questo sia un addio per sempre ( e mi dispiacerebbe) se gli amministratori della forumfree non mi inseriscono loro la nuova email [email protected]

    LEggere due messaggi consecutivi da due leggende è sempre emozionante.. 3_3 :]

    Borghetto trovo il modo di modificare il tuo profilo in ogni modo ma non la maniera di modificare la email di riferimento.
    PEr favore Cursor ti ricordi come fare?
    qualcuno mi sa aiutare per favore

    Purtroppo non mi è mai capitato di cambiare l'email di un'utente, non so se sia la stessa situazione di Borghetto, ma ho trovato questo nel Support Forum, a quanto pare dice che dovrebbe essere l'utente ad agire per cambiare la propria email:

    Cambia indirizzo email

    Cambia indirizzo email è una utilissima funzione, potremo modificare il nostro indirizzo email.
    Modificando essa, verremo disconnessi dal forum e sarà necessario rieffettuare il Login per poter riaccedere subito dopo aver convalidato la nuova email aprendo il link fornito in un messaggio che riceveremo al nuovo indirizzo inserito.
    In tale sezione ci verrà mostrata la email correntamente utilizzata e i campi per la modifica, una volta compilati ci basterà Inviare le Modifiche cliccando sul bottone Modifica Impostazioni Email.


    Come amministratore mi pare comunque che ci siano i comandi per un'eventuale convalida manuale.
4691 replies since 12/12/2009
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